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Sez. 2, Ordinanza n. 1126 del 08/03/1978 Cc. (dep. 24/06/1978) Rv. 139482 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALL'ART 272 BIS COD PROC PEN IN RAPPORTO ALL'ART 24 COST.*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139482-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE RELATIVA ALL'ART 272 BIS COD PROC PEN IN RAPPORTO ALL'ART 24 COST.*

E manifestamente infondata, in relazione all'art 24 della Costituzione, la questione di legittimita costituzionale dell'art 272 bis cod proc pen, nella parte in cui non prevede il deposito degli Atti, l'avviso al difensore e l'assegnazione di un termine per presentare memorie, nel caso di impugnazione da parte del pubblico ministero dell'ordinanza di scarcerazione dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)