Sez. 2, Sentenza n. 26943 del 15/12/2006 (Rv. 594123 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Domande contrapposte di risoluzione del contratto per inadempimento - Valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti - Necessità - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO
Nel caso di contrapposte domande di risoluzione di un contratto per inadempimento, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in cassazione, se la motivazione risulta immune da vizi logici o giuridici, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, per stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. A tal fine, deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)