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Sez. 2, Sentenza n. 26943 del 15/12/2006 (Rv. 594123 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Domande contrapposte di risoluzione del contratto per inadempimento - Valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti - Necessità - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594123-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

Nel caso di contrapposte domande di risoluzione di un contratto per inadempimento, il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in cassazione, se la motivazione risulta immune da vizi logici o giuridici, deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono addebitati, per stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione. A tal fine, deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla causa del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)