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Sez. 1, Sentenza n. 11790 del 11/12/1990 (Rv. 470111 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - TERMINE - RIDUZIONE A METÀ DEL TERMINE ORDINARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470111-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO - TERMINE - RIDUZIONE A METÀ DEL TERMINE ORDINARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede la diminuzione del termine per proporre appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, decorrente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1982, dalla data di notificazione della sentenza stessa, trovando tale riduzione rispetto ai termini ordinari ragionevole giustificazione nelle peculiarità di fini e di struttura della procedura fallimentare e risultando il termine, nonostante la riduzione, di durata idonea a consentire l'adeguato Esercizio del diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)