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Sez. 1, Sentenza n. 17022 del 05/08/2011 (Rv. 619200 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - IN GENERE | Proroga del termine - Consenso - Forma - Requisiti - Atto scritto delle parti o dei loro difensori muniti di procura speciale - Necessità - Contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà - Necessità - Esclusione - Fattispecie anteriore alle modifiche all'art. 820 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006.
Stato
decisa il 2011-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619200-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - TERMINI PER LA PRONUNCIA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 820, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dalla legge 5 gennaio del 1994, n. 25, applicabile "ratione temporis", il consenso alla proroga del termine per la decisione da parte degli arbitri, risultante da atto scritto, deve essere espresso personalmente dalle parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, senza, tuttavia, che sia necessaria la contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà. (Fattispecie anteriore alle modifiche al testo dell'art. 820 cit. introdotte dall'art. 23 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Legge 25/01/1984 num. 25, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)