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Sez. U, Sentenza n. 4257 del 26/06/1986 (Rv. 447021 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447021-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITÀ PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*

L'ordinanza, con la quale il pretore, adito per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., dichiari la "inammissibilità" dell'istanza per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assume natura sostanziale di sentenza; ma, in quanto limitata alla sola questione della giurisdizione, non osta all'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., fino a quando non acquisti autorità di giudicato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)