Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14250 del 12/07/2016 (Rv. 640519 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE | Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Fallibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - IN GENERE
Lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2545 terdecies, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 196 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 2540, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)