Sez. 1, Sentenza n. 588 del 22/02/1988 Cc. (dep. 30/03/1988) Rv. 178014 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DICHIARATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - MODIFICAZIONE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DICHIARATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - MODIFICAZIONE - POSSIBILITÀ - LIMITE.*
Mentre la Competenza per territorio affermata dalla Corte di Cassazione rimane irrevocabilmente radicata senza possibilità di spostamenti, la decisione sulla Competenza per materia - in Sede sia di decisione di un ricorso (art. 37, comma secondo, cod. proc. pen.) sia di risoluzione di un conflitto (art. 54, comma quarto, cod. proc. pen.) - è, invece, ancorata al principio "rebus sic stantibus". Quindi la Competenza per materia è soggetta a modificazioni qualora emergano nuovi fatti e nuove circostanze che incidano sulla Competenza, senza che possa costituire alcun ostacolo la precedente decisione. (Conf mass n 167207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 54 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)