diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2997 del 28/09/1968 (Rv. 335832 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335832-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO POSTCORPORATIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La violazione e la falsa applicazione, da parte del giudice di merito, delle clausole contenute in un contratto collettivo stipulato dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo dello stato non sono denunziabili in Cassazione come errori di diritto, e possono essere sindacate soltanto per eventuale violazione delle regole attinenti alla interpretazione dei contratti, ai sensi degli artt.1362 e segg. del cod.civ. (Conf. Alle sent. N. 2151-66' n.388-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)