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Sez. L, Sentenza n. 1435 del 06/03/1982 (Rv. 419266 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLE PROVVIGIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - OGGETTO - FATTURA ANCHE NEL CASO DI VENDITA CON LA CLAUSOLA FOB - VALORE PROBATORII - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419266-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLE PROVVIGIONI - ONERE PROBATORIO DELL'AGENTE - OGGETTO - FATTURA ANCHE NEL CASO DI VENDITA CON LA CLAUSOLA FOB - VALORE PROBATORII - ESCLUSIONE.*

L'agente il quale pretende il diritto alle provvigioni è tenuto a fornire la prova sia dell'affare concluso per conto del proponente, sia che lo stesso affare è andato a buon fine: nel senso della realizzazione dell'identico fine economico peculiare dell'affare trattato da esso agente, senza che al riguardo possa riconoscersi valore probatorio alla mera fattura, anche nel caso di vendita con la clausola fob (franco bordo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)