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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 26/04/1968 (Rv. 332846 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE- ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI CREDITI INCERTI ED ILLIQUIDI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI E DEGLI INTERESSI SUI PRIMI.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332846-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE- ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI CREDITI INCERTI ED ILLIQUIDI - DECORRENZA DEGLI INTERESSI E DEGLI INTERESSI SUI PRIMI.*

Avvenuto l'accertamento giudiziale di crediti incerti ed illiquidi, gli interessi, per l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa, cominciano a decorrere, sulla somma che sia stata accertata dovuta, dal giorno della domanda. Il termine iniziale del decorso degli interessi non va, pero, confuso con la data in cui scade l'Obbligo del loro pagamento, cioe con la data in cui gli interessi, dovendo essere pagati dal debitore, diventano esigibili. Nella ipotesi del credito accertato con pronuncia giudiziale, tale data non puo coincidere se non con la data di detta pronuncia, giacche solo in tale momento viene pronunciato l'Obbligo del pagamento degli interessi decorsi nel corso del giudizio sulla somma accertata con la sentenza e solo in tale momento, pertanto, il termine stabilito per il loro pagamento puo considerarsi scaduto e gli interessi stessi possono considerarsi esigibili. Ne consegue che gli interessi relativi a crediti accertati con sentenza del giudice non possono, a loro volta, produrre interessi che dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo l'anzidetta sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)