Sez. L, Sentenza n. 4011 del 11/07/1979 (Rv. 400484 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 18 GIUGNO 1970 PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO ED AL SUCCESSIVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 17 MARZO 1971, IN ORDINE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PREMIO DI RENDIMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 18 GIUGNO 1970 PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DI CREDITO ED AL SUCCESSIVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 17 MARZO 1971, IN ORDINE ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PREMIO DI RENDIMENTO.*
Sia i contratti collettivi postcorporativi, sia i contratti aziendali integrativi sono contratti di diritto privato e la loro interpretazione, riservata al giudice del merito, puo essere sindacata in Sede di legittimita solo per violazione delle norme di ermeneutica e per vizi di motivazione. (in applicazione del suddetto principio, la suprema Corte ha ritenuto conforme alle norme di ermeneutica l'interpretazione fornita dal giudice di merito del CCNL 18 giugno 1970 per il personale delle aziende di credito e del successivo contratto integrativo aziendale del 17 marzo 1971, in base alla quale e stata riconosciuto come dovuto il premio di rendimento previsto dal citato contratto collettivo anche al personale non piu in servizio al momento della stipula del contratto aziendale e che aveva prestato servizio per una sola parte dell'anno 1970). (Conf 4740/76, mass n 383480; (Conf 1137/75, mass n 374566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 18/06/1970 num. 37, Contr. Coll. 18/06/1970 num. 108, Contr. Coll. 17/03/1971 num. 5, Contr. Coll. 17/03/1971 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)