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Sez. L, Sentenza n. 8236 del 07/07/1992 (Rv. 478052 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Frequenza e sistematicità di brevi assegnazioni alle mansioni superiori ai fini della promozione automatica - Condizioni - Programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi - Estremi - Alternanze degli incarichi dipendenti dalla necessità di esperire un concorso per la copertura del posto superiore - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478052-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di brevi assegnazioni (alle mansioni superiori) cumulabili ai fini dell'acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica, non è sufficiente il semplice fatto della ripetizione delle assegnazioni, occorrendo, se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro (non suscettibile di presunzione), una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di un siffatto comportamento; tali caratteristiche non sono ravvisabili quando l'alternanza degli incarichi sia dipesa dalla volontà di dare attuazione all'obbligo di esperire il concorso, previsto dalla disciplina collettiva, per la copertura del posto superiore, restando salva, comunque, la facoltà dell'imprenditore di provare che la revoca delle brevi assegnazioni alle mansioni superiori, lungi dal costituire attuazione di un disegno fraudolento in danno dei lavoratori, è dettata dalla necessità di assicurare lo svolgimento delle superiori mansioni per il periodo di tempo ragionevolmente necessario all'espletamento della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)