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Sez. 3, Sentenza n. 2201 del 09/04/1982 (Rv. 420072 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - DOVERE DEL GIUDICE DI PROCEDERE AI RELATIVI ATTI ISTRUTTORI IN MANCANZA DI CONTESTAZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - DOVERE DEL GIUDICE DI PROCEDERE AI RELATIVI ATTI ISTRUTTORI IN MANCANZA DI CONTESTAZIONI - ESCLUSIONE.*

Il controllo di ufficio della legitimatio ad causam demandato al giudice non implica il dovere di procedere di ufficio ad Atti istruttori ad hoc allorquando le parti si siano presentate in lite dichiarandosi in possesso delle qualità richieste e nessun contrasto sia sorto in proposito ovvero quando la tardività della contestazione non consenta lo svolgimento del contraddittorio sull'argomento, mentre il detto controllo può essere esercitato di ufficio in ogni stato e grado del processo sulla scorta degli elementi acquisiti in causa. (Conf 3440/68, mass n 336545).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)