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Sez. L, Sentenza n. 4304 del 27/06/1986 (Rv. 447071 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - SUSSISTENZA DEI NECESSARI REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447071-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE - SUSSISTENZA DEI NECESSARI REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il giudice del merito, nel valutare (in fatto) se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere C) e d) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti - e, in particolare, la situazione economica e produttiva di tale settore - va ritenuta, alla stregua della relativa disciplina legislativa, una nozione di comune esperienza, la quale, a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova, sicché - ferma, peraltro, l'esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto e l'altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge - la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato non potrà essere ritenuta illecita per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (Conf 896/85, mass n 439076; (Conf 692/85, mass n 438897; (Conf 4996/84, mass n 436848).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)