Sez. 3, Sentenza n. 2456 del 27/04/1979 (Rv. 398776 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RILIQUIDAZIONE TRIENNALE DELLE RENDITE - ATTI DELL'INAIL CONTENENTI I RELATIVI CONTEGGI - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - CONTROLLO DELLA REGOLARITA FORMALE E DELL'ESATTEZZA DEI CONTEGGI - NECESSITA - RIPRODUZIONE DEI CALCOLI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RILIQUIDAZIONE TRIENNALE DELLE RENDITE - ATTI DELL'INAIL CONTENENTI I RELATIVI CONTEGGI - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - CONTROLLO DELLA REGOLARITA FORMALE E DELL'ESATTEZZA DEI CONTEGGI - NECESSITA - RIPRODUZIONE DEI CALCOLI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Gli Atti ed i certificati provenienti dalla pubblica amministrazione e da enti pubblici, essendo assistiti da presunzione di legittimita, possono essere posti a base del convincimento del giudice del merito anche se gli enti da cui gli stessi Atti provengano siano parti in causa. Pertanto gli Atti dell'Inail da cui risultino i conteggi eseguiti per la riliquidazione triennale delle rendite prevista dagli artt 116 e 118 del tu 30 giugno 1965 n 1124 costituiscono prova documentale idonea a giustificare l'accoglimento della corrispondente domanda di rimborso dell'istituto allorche risulti che i giudici del merito abbiano controllato la regolarita formale degli Atti esibiti e l'esattezza dei calcoli ivi contenuti, senza necessita di una specifica riproduzione dei detti calcoli quando la parte, nei cui confronti e chiesto il rimborso, si astenga dal contestare, avanti ai giudici del merito, lo svolgimento dei conteggi ed il risultato definitivo di essi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)