Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Testo in vigore al
Art. 52
1. Nella Commissione per gli esercizi pubblici e nella Commissione esaminatrice delle guide e dei portatori alpini, corrieri e interpreti, istituite per l'applicazione, rispettivamente, degli articoli 91 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e previste dagli articoli 163 e 236 del relativo regolamento, al consigliere di prefettura e' sostituito un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'80.
2. I funzionari di pubblica sicurezza e i loro supplenti sono designati dal questore.
Art. 53
1. Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 51 e 52 sono nominate dal Commissario del Governo e sono convocate e presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.
Art. 54
1. L'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato di cui all'art. 17 dello Statuto sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza, dal Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo e dai presidenti delle Giunte provinciali ai questori.
Titolo XII. Beni pubblici e finanza
Capo I. Beni pubblici
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Capo II. Finanza regionale
Art. 57
1. La determinazione della percentuale prevista dallo art. 60 dello Statuto viene effettuata ogni anno entro il 30 settembre ed ha effetto per l'anno successivo. In caso di mancato accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta regionale la percentuale viene determinata nella misura proposta dal Governo, salvo decisione definitiva da parte del Parlamento.
2. La devoluzione della percentuale, determinata ai sensi del precedente comma, e' fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 59
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Capo III. Finanza locale
Art. 60
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Capo IV. Norme comuni alla Regione e alle Province in tema di finanza
Art. 61
1. Gli intendenti di finanza competenti disporranno mensilmente, mediante ordinativi su ordini di accreditamento in base alla resa di conto degli uffici riscuotitori, il versamento alla Regione e, rispettivamente, alle Province, di quanto loro spetta a norma degli articoli 59, 60, 61, 62, 67 e 68 dello Statuto.
2. Per gli ordini di accreditamento inerenti ai versamenti di cui al precedente comma, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' consentita l'emissione senza limite d'importo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi avranno applicazione dal 1 gennaio 1952.
Art. 62
1. La facolta' di visione degli accertamenti prevista dall'art. 71 dello Statuto deve ritenersi limitata ai tributi che sono attribuiti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province.
Art. 63
1. I rimborsi che si effettuano a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause afferenti ai tributi devoluti, in tutto o in parte, alla Regione e alle Province a norma di legge, sono a carico degli enti stessi, in proporzione alla quota ad essi assegnata.
Capo V. Bilancio e contabilita' regionale
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Titolo XIII. Enti locali
Art. 65
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1973, N. 49
Art. 68
1. Le attribuzioni che per la legge 3 dicembre 1931, numero 1580, contenente norme per la rivalsa delle spese di spedalita', e manicomiali, spettano al prefetto, sono trasferite nella Regione Trentino-Alto Adige al presidente della Giunta provinciale.
Titolo XIV. Gruppi linguistici e uso della lingua tedesca
Art. 69
1. I gruppi linguistici della provincia di Bolzano considerati nello Statuto sono l'italiano, il latino ed il tedesco.
Art. 70
1. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della provincia di Bolzano e degli Enti locali in detta Provincia, gli interventi devono essere tradotti in italiano se pronunziati in tedesco e in tedesco se pronunziati in italiano, quando anche uno solo dei partecipanti appartenendo al rispettivo gruppo linguistico, ne faccia richiesta.
Art. 71
1. L'uso della lingua tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 85 dello Statuto, da parte di organi e pubblici uffici situati nella provincia di Bolzano, o aventi competenza regionale, concerne soltanto la corrispondenza e i rapporti orali con cittadini italiani di lingua tedesca.
2. La corrispondenza avviata d'ufficio, quando non vi siano sufficienti elementi in ordine alla presunta lingua del destinatario, viene redatta in italiano e in tedesco.
Art. 72
1. Nell'uso scritto della lingua tedesca da parte di organi e pubblici uffici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, la terminologia giuridica e amministrativa deve corrispondere esattamente a quella italiana.
2. Qualora manchi una corrispondenza terminologica tra le due lingue, deve essere usato il termine italiano.
3. Gli organi e pubblici uffici di cui al primo comma sono tenuti, su richiesta del Commissario del Governo, ad effettuare le rettifiche che si rendano necessarie.