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Sez. 1, Sentenza n. 888 del 11/11/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147575 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147575-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - EQUIPOLLENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La comunicazione giudiziaria, regolata dall'art 304 cod proc pen, puo essere omessa quando sia compiuto altro atto che sia tale da rendere edotto il destinatario dell'esistenza del procedimento, e cio in omaggio a ragioni di logica e di economia processuale. Pertanto, sono da giudicare attivita equipollenti, ossia attivita generatrici della conoscenza del procedimento per i soggetti cui sono dirette, gli ordini o mandati di cattura, di arresto, di comparizione e di accompagnamento. (nella specie si e ritenuto che il mandato di cattura a carico dell'imputato abbia posto quest'ultimo in condizione di espletare il suo diritto di difesa, precisandosi che nessuna conseguenza sanzionatoria puo scaturire dal fatto che l'anzidetto mandato di cattura venne emesso dopo le cosiddette ricognizioni fotografiche operate in Sede di indagini di polizia giudiziaria, posto che la legge processuale ha previsto l'Obbligo della comunicazione giudiziaria anteriormente al compimento degli Atti preistruttori ed istruttori di Competenza del magistrato, escludendo cosi l'operativita di tale Obbligo per gli Atti compiuti motu proprio dalla polizia giudiziaria; e cio per la urgenza a cui questi ultimi si informano).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 231 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)