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Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Testo in vigore al

Art. 156 Termine (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

Una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 155 è adottata senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda.

Art. 157 Mezzi di comunicazione della nota di pesatura delle banane [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le note di pesatura delle banane possono essere redatte e presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Capo 2. Esenzione dai dazi all’importazione

Sezione 1. Merci in reintroduzione

Art. 158 Merci considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate (Articolo 203, paragrafo 5, del codice)

1. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, non hanno subito altri trattamenti o manipolazioni oltre a quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione.

2. Le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate se, dopo essere state esportate dal territorio doganale dell’Unione, hanno subito trattamenti o manipolazioni diversi da quelli destinati a modificarne unicamente la presentazione o necessari per ripararle o per essere mantenute o riportate in buono stato di conservazione, ma, dopo che il trattamento o la manipolazione ha avuto inizio, è risultato che tale trattamento o manipolazione era inadatto all’uso cui erano destinate.

3. Se le merci di cui al paragrafo 1 o 2 hanno subito un trattamento o una manipolazione che le avrebbe rese soggette al dazio all’importazione se fossero state vincolate al regime di perfezionamento passivo, tali merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate solo a condizione che tale trattamento o manipolazione, compresa l’incorporazione di pezzi di ricambio, non ecceda quanto strettamente necessario affinché le merci possano essere ancora utilizzate nello stesso modo in cui potevano esserlo al momento dell’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.

Art. 159 Merci che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune (Articolo 204 del codice)

1. Le merci in reintroduzione che all’esportazione beneficiavano di misure stabilite dalla politica agricola comune sono esentate dal dazio all’importazione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) le restituzioni o gli altri importi pagati nell’ambito di tali misure sono stati rimborsati, le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per trattenere le somme da corrispondere per tali merci nell’ambito delle misure oppure gli altri vantaggi finanziari concessi sono stati annullati;

  2. b) le merci si trovavano in una delle seguenti situazioni:

    1. i) non potevano essere immesse sul mercato nel paese di destinazione;

    2. ii) sono state respinte dal destinatario perché difettose o non conformi al contratto;

    3. iii) sono state reintrodotte nel territorio doganale dell’Unione in quanto altre circostanze, sulle quali l’esportatore non ha esercitato alcuna influenza, si sono opposte alla prevista utilizzazione;

  3. c) le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione entro un termine di 12 mesi a decorrere dalla data di espletamento delle formalità doganali relative alla loro esportazione o successivamente quando ciò sia consentito dalle autorità doganali dello Stato membro di reimportazione in circostanze debitamente giustificate.

2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), sono le seguenti:

  1. a) merci che rientrano nel territorio doganale dell’Unione a causa di avarie sopraggiunte prima della loro consegna al destinatario o a causa di guasti al mezzo di trasporto sul quale erano state caricate;

  2. b) merci inizialmente esportate per essere consumate o vendute nel quadro di una fiera commerciale o altra manifestazione analoga, ma che non sono state consumate né vendute;

  3. c) merci che non hanno potuto essere consegnate al destinatario a causa dell’incapacità fisica o giuridica di quest’ultimo di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dal contratto in base al quale è stata effettuata l’esportazione;

  4. d) merci che, a causa di eventi naturali, politici o sociali, non hanno potuto essere consegnate al destinatario o sono a questi pervenute oltre il termine di consegna previsto dal contratto;

  5. e) gli ortofrutticoli contemplati dalla pertinente organizzazione comune dei mercati, esportati nel quadro di una vendita in conto consegna e non venduti sul mercato del paese di destinazione.

Art. 160 Mezzi di comunicazione del bollettino d’informazione INF 3 [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Un documento attestante che le condizioni per l’esenzione dal dazio all’importazione sono state soddisfatte («bollettino INF 3») può essere trasmesso utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Titolo VII. Regimi speciali

Capo 1. Disposizioni generali

Sezione 1. Domanda di autorizzazione

Art. 161 Richiedente stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione [Articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice]

In deroga all’articolo 211, paragrafo 3, lettera a), del codice, le autorità doganali possono occasionalmente, ove lo ritengano giustificato, concedere un’autorizzazione per il regime di uso finale o il regime di perfezionamento attivo a persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

Art. 162 Luogo di presentazione di una domanda nel caso in cui il richiedente sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione (Articolo 22, paragrafo 1, del codice)

1. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di primo utilizzo delle merci.

2. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, se il richiedente di un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento attivo è stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, l’autorità doganale competente è quella del luogo di prima trasformazione delle merci.

Art. 163 Domanda di autorizzazione sulla base di una dichiarazione in dogana [Articolo 6, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1. Una dichiarazione in dogana, a condizione che sia integrata dai dati supplementari di cui all’allegato A, è considerata una domanda di autorizzazione nei seguenti casi:

  1. a) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di ammissione temporanea, a meno che le autorità doganali richiedano una domanda formale nei casi contemplati all’articolo 236, lettera b);

  2. b) se le merci sono destinate ad essere vincolate al regime di uso finale e il richiedente intende assegnarle interamente all’uso finale previsto;

  3. c) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento attivo;

  4. d) se merci diverse da quelle elencate nell’allegato 71-02 sono vincolate al regime di perfezionamento passivo;

  5. e) se è stata concessa un’autorizzazione per l’utilizzo del regime di perfezionamento passivo e i prodotti di sostituzione devono essere immessi in libera pratica utilizzando il sistema degli scambi standard, che non è coperto da tale autorizzazione;

  6. f) se i prodotti trasformati devono essere immessi in libera pratica dopo il perfezionamento passivo e l’operazione di perfezionamento riguarda merci prive di carattere commerciale.

  7. g) se le merci elencate nell’allegato 71-02 il cui valore in dogana non supera 150000 EUR sono già vincolate o devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo e devono essere distrutte sotto controllo doganale a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.

2. Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:

  1. a) dichiarazione semplificata;

  2. b) sdoganamento centralizzato;

  3. c) iscrizione nelle scritture del dichiarante;

  4. d) se è chiesta un’autorizzazione diversa da quella per l’ammissione temporanea che interessa più di uno Stato membro;

  5. e) se è chiesto l’uso di merci equivalenti in conformità all’articolo 223 del codice;

  6. f) se l’autorità doganale competente informa il dichiarante che è necessario un esame delle condizioni economiche conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice;

  7. g)

  8. h) se è chiesta un’autorizzazione con effetto retroattivo, conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, tranne nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e) o f), del presente articolo.

3. Se le autorità doganali ritengono che il vincolo al regime di ammissione temporanea di mezzi di trasporto o di pezzi di ricambio, accessori e attrezzature dei mezzi di trasporto comporterebbe un serio rischio di inosservanza di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 non può essere presentata verbalmente o in conformità all’articolo 141. In tal caso le autorità doganali informano di ciò il dichiarante senza indugio dopo la presentazione delle merci in dogana.

4. L'obbligo di fornire dati supplementari di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi che comportano uno dei seguenti tipi di dichiarazioni:

  1. a) le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica effettuate verbalmente a norma dell'articolo 135;

  2. b) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione effettuate verbalmente a norma dell'articolo 136;

  3. c) le dichiarazioni doganali di ammissione temporanea o le dichiarazioni di riesportazione a norma dell'articolo 139 considerate effettuate a norma dell'articolo 141.

5. I carnet ATA e i carnet CPD sono considerati domande di autorizzazione per l’ammissione temporanea se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) il carnet è stato rilasciato in una delle parti contraenti della convenzione ATA o della convenzione di Istanbul ed è stato vistato e garantito da un’associazione facente parte di una catena di garanti quale definita nell’allegato A, articolo 1, lettera d), della convenzione di Istanbul;

  2. b) il carnet riguarda merci e utilizzazioni previste dalla convenzione nell’ambito della quale è stato rilasciato;

  3. c) il carnet è certificato dalle autorità doganali;

  4. d) il carnet è valido in tutto il territorio doganale dell’Unione.

Art. 164 Domanda di rinnovo o modifica di un’autorizzazione [Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice]

Le autorità doganali possono consentire che una domanda di rinnovo o di modifica di un’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice sia presentata per iscritto.

Art. 165 Documento di accompagnamento di una dichiarazione doganale verbale di ammissione temporanea (Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice)

Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea in conformità all’articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell’allegato 71-01.

Sezione 2. Adozione della decisione in merito alla domanda

Art. 166 Esame delle condizioni economiche (Articolo 211, paragrafi 3 e 4, del codice)

1. La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, a eccezione dei seguenti casi:

  1. a) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato in conformità all’articolo 86, paragrafo 3, del codice, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da a) a f);

  2. b) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p);

  3. c) se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, è comprovato che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione rischiano di essere lesi e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere da g) a s).

2. La condizione di cui all’articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice non si applica alle autorizzazioni di perfezionamento passivo, tranne qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori unionali delle merci elencate nell’allegato 71-02 rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.

Art. 167 Casi in cui le condizioni economiche sono da considerarsi soddisfatte per il perfezionamento attivo (Articolo 211, paragrafo 5, del codice)

1. Le condizioni economiche per il regime di perfezionamento attivo sono da considerarsi soddisfatte quando la domanda riguarda una delle seguenti operazioni:

  1. a) la trasformazione di merci non elencate nell’allegato 71-02;

  2. b) la riparazione;

  3. c) la trasformazione di merci direttamente o indirettamente messe a disposizione del titolare dell’autorizzazione, eseguita sulla base di istruzioni e per conto di una persona stabilita fuori del territorio doganale dell’Unione e, in generale, dietro pagamento dei soli costi di trasformazione;

  4. d) la trasformazione del frumento (grano) duro in paste alimentari;

  5. e) il vincolo di merci al regime di perfezionamento attivo nei limiti del quantitativo determinato sulla base di un equilibrio conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio17;

  6. f) la trasformazione di merci elencate nell’allegato 71-02 in una delle seguenti situazioni:

    1. i) l’indisponibilità di merci prodotte nell’Unione che hanno lo stesso codice NC a 8 cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che si intende importare per le operazioni di trasformazione previste;

    2. ii) le differenze di prezzo fra i prodotti fabbricati nell’Unione e quelli destinati ad essere importati, ove merci comparabili non possano essere impiegate perché il loro prezzo non renderebbe l’operazione commerciale proposta economicamente sostenibile;

    3. iii) gli obblighi contrattuali qualora le merci comparabili non siano conformi ai requisiti contrattuali del paese terzo acquirente dei prodotti trasformati oppure qualora, conformemente al contratto, i prodotti trasformati debbano essere ottenuti da merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale o commerciale;

    4. iv) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150000 EUR;

  7. g) la trasformazione delle merci al fine di garantirne la conformità ai requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

  8. h) la trasformazione di merci prive di carattere commerciale;

  9. i) la trasformazione di merci ottenute nell’ambito di un’autorizzazione precedente la cui concessione ha formato oggetto di un esame delle condizioni economiche;

  10. j) il trattamento delle frazioni solide e fluide di olio di palma, olio di cocco, delle frazioni fluide di olio di cocco, di olio di palmisti, delle frazioni fluide di olio di palmisti, di olio di babassù o di olio di ricino in prodotti che non sono destinati al settore alimentare;

  11. k) la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati in aeromobili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA) o un certificato equivalente di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio15;

  12. l) la trasformazione in prodotti che beneficiano della sospensione autonoma del dazio all’importazione su alcune armi e attrezzature militari in conformità al regolamento (CE) n. 150/2003 del Consiglio18;

  13. m) la trasformazione di merci in campioni;

  14. n) il trattamento di qualsiasi tipo di componente elettronico, parti, assemblaggi o altri materiali in prodotti della tecnologia dell’informazione;

  15. o) la trasformazione di merci comprese nei codici NC 2707 o 2710 in merci comprese nei codici NC 2710, 2710 o 2902;

  16. p) la riduzione in cascami e avanzi, la distruzione, il recupero di parti o componenti;

  17. q) la denaturazione;

  18. r) le manipolazioni usuali di cui all’articolo 220 del codice;

  19. s) il valore complessivo delle merci che devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC a otto cifre non supera 150000 EUR per le merci che rientrano nell’allegato 71-02 e 300000 EUR per le altre merci, salvo nei casi in cui le merci destinate a essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

2. L’indisponibilità di cui al paragrafo 1, lettera f), punto i), copre i seguenti casi:

  1. a) la totale assenza di produzione di merci comparabili all’interno del territorio doganale dell’Unione;

  2. b) l’indisponibilità di una quantità sufficiente di tali merci per effettuare le operazioni di trasformazione previste;

  3. c) merci unionali comparabili non possono essere messe a disposizione del richiedente in tempo utile per l’operazione commerciale proposta, sebbene una richiesta in tal senso sia stata presentata in tempo utile.

Art. 168 Calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di regime di perfezionamento attivo (Articolo 86, paragrafo 4, del codice)

Art. 169 Autorizzazione all’uso di merci equivalenti [Articolo 223, paragrafi 1 e 2 e paragrafo 3, lettera c), del codice]

1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, del codice, non rileva se l'uso di merci equivalenti sia sistematico o no.

2. L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, primo comma, del codice non è autorizzato se le merci vincolate al regime speciale sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

3. L’uso di merci equivalenti di cui all’articolo 223, paragrafo 1, secondo comma, del codice non è autorizzato se le merci non unionali trasformate al posto delle merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo sarebbero soggette a un dazio antidumping provvisorio o definitivo, a un dazio compensativo, a un dazio di salvaguardia o a un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni qualora fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica.

4. L’uso di merci equivalenti nell’ambito del deposito doganale non è autorizzato se le merci non unionali vincolate al regime di deposito doganale sono tra quelle di cui all’allegato 71-02.

5. L’uso di merci equivalenti non è autorizzato per le merci o i prodotti che sono stati geneticamente modificati o che contengono elementi che sono stati sottoposti a modificazione genetica.

6. In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, sono considerate come merci equivalenti per il regime del perfezionamento attivo:

  1. a) le merci che si trovano ad uno stadio di fabbricazione più avanzato delle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo se la parte essenziale della lavorazione a cui sono sottoposte le suddette merci equivalenti è effettuata nell’impresa del titolare dell’autorizzazione o nell’impresa in cui l’operazione viene effettuata per suo conto;

  2. b) in caso di riparazione, merci nuove invece di merci usate o merci in condizioni migliori rispetto alle merci non unionali vincolate al regime di perfezionamento attivo;

  3. c) merci con caratteristiche tecniche simili alle merci che sostituiscono, a condizione che abbiano lo stesso codice NC a otto cifre e la stessa qualità commerciale.

7. In deroga all’articolo 223, paragrafo 1, terzo comma, del codice, alle merci di cui all’allegato 71-04 si applicano le disposizioni speciali stabilite in tale allegato.

8. In caso di ammissione temporanea, le merci equivalenti possono essere utilizzate solo se l’autorizzazione di ammissione temporanea con esonero totale dal dazio all’importazione è concessa in conformità agli articoli da 208 a 211.

Art. 170 Merci o prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX (Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. L’autorizzazione di perfezionamento attivo IM/EX, su domanda del richiedente, precisa che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX, che non sono stati dichiarati per un regime doganale successivo o riesportati alla scadenza del periodo di appuramento, si considerano immessi in libera pratica a decorrere dalla data di scadenza del termine per l’appuramento.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci e ai prodotti che sono soggetti a divieti o restrizioni.

Art. 171 Termine per l’adozione di una decisione in merito a una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del codice (Articolo 22, paragrafo 3, del codice)

1.

Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

Se una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice interessa un solo Stato membro, una decisione in merito è adottata, in deroga all’articolo 22, paragrafo 3, primo comma, del codice, senza indugio e al più tardi entro 60 giorni a decorrere dalla data di accettazione della domanda.

2.

Se è necessario un esame delle condizioni economiche in conformità all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, il termine di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è prorogato di un anno dalla data di trasmissione del fascicolo alla Commissione.

Le autorità doganali informano il richiedente, o il titolare dell’autorizzazione, della necessità di esaminare le condizioni economiche e, se l’autorizzazione non è ancora stata rilasciata, della proroga del termine conformemente al primo comma.

Art. 172 Effetto retroattivo (Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1. Se le autorità doganali concedono un’autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all’articolo 211, paragrafo 2, del codice, l’efficacia dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l’efficacia dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell’allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda.

3.

Se la domanda riguarda il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, può essere concessa un’autorizzazione ad efficacia retroattiva a decorrere dalla data di scadenza dell’autorizzazione originaria.

Se, conformemente all’articolo 211, paragrafo 6, del codice, è richiesto un esame delle condizioni economiche per il rinnovo di un’autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, l’efficacia retroattiva dell’autorizzazione non può essere anteriore alla data in cui sono tratte le conclusioni sulle condizioni economiche.

Art. 173 Validità dell’autorizzazione (Articolo 22, paragrafo 5, del codice)

1. Se un’autorizzazione è concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, il periodo di validità dell’autorizzazione non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione prende effetto.

2. Il periodo di validità di cui al paragrafo 1 non può superare i tre anni qualora l’autorizzazione si riferisca a merci di cui all’allegato 71-02.

Art. 174 Termine per l’appuramento di un regime speciale (Articolo 215, paragrafo 4, del codice)

1. Su richiesta del titolare del regime, il termine per l’appuramento specificato nell’autorizzazione concessa in conformità all’articolo 211, paragrafo 1, del codice può essere prorogato dalle autorità doganali, anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato.

2. Se il termine per l’appuramento scade a una data precisa per l’insieme delle merci vincolate al regime in un dato periodo, le autorità doganali possono stabilire nell’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice, che il termine per l’appuramento sia automaticamente prorogato per l’insieme delle merci che sono ancora vincolate al regime a tale data. Le autorità doganali possono decidere di porre fine alla proroga automatica del termine per quanto riguarda tutte o alcune delle merci vincolate al regime.

Art. 175 Conto di appuramento [Articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), e articolo 211, paragrafo 1, del codice]

1.

Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX, del regime di perfezionamento attivo EX/IM senza il ricorso allo scambio di informazioni standardizzato di cui all’articolo 176 o del regime di uso finale stabiliscono che il titolare dell’autorizzazione debba presentare il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’appuramento.

L’ufficio doganale di controllo può tuttavia decidere di non imporre l’obbligo di presentare il conto di appuramento ove non lo ritenga necessario.

2. Su richiesta del titolare dell’autorizzazione, le autorità doganali possono prorogare di 60 giorni il termine di cui al paragrafo 1. In casi eccezionali le autorità doganali possono prorogare tale termine anche se è scaduto.

3. Il conto di appuramento reca le indicazioni elencate nell’allegato 71-06, salvo se diversamente disposto dall’ufficio doganale di controllo.

4. Se si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo IM/EX siano stati immessi in libera pratica in conformità all'articolo 170, paragrafo 1, ciò è indicato nel conto di appuramento.

5. Se l’autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo IM/EX specifica che si presume che le merci o i prodotti trasformati vincolati a tale regime siano stati immessi in libera pratica il giorno della scadenza del termine per l’appuramento, il titolare dell’autorizzazione presenta il conto di appuramento all’ufficio doganale di controllo di cui al paragrafo 1.

6. Le autorità doganali possono autorizzare che il conto di appuramento sia presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

Art. 176 Scambio di informazioni standardizzato e obblighi del titolare di un’autorizzazione per l’uso di un regime di perfezionamento (Articolo 211, paragrafo 1, del codice)

1. Le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo EX/IM o di perfezionamento passivo EX/IM che interessano uno o più Stati membri e le autorizzazioni per l’uso del regime di perfezionamento attivo IM/EX o di perfezionamento passivo IM/EX che interessano più Stati membri stabiliscono i seguenti obblighi:

  1. a) uso dello scambio di informazioni standardizzato (INF) di cui all’articolo 181, a meno che le autorità doganali non convengano altri mezzi per lo scambio elettronico di informazioni;

  2. b) il titolare dell’autorizzazione fornisce all’ufficio doganale di controllo le informazioni di cui alla sezione A dell’allegato 71-05;

  3. c) se sono presentate le dichiarazioni o notifiche di seguito indicate, esse fanno riferimento al pertinente numero INF:

    1. i) dichiarazione doganale per il perfezionamento attivo;

    2. ii) dichiarazione di esportazione per il perfezionamento attivo EX/IM o il perfezionamento passivo;

    3. iii) dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo;

    4. iv) dichiarazioni doganali per l’appuramento del regime di perfezionamento;

    5. v) dichiarazioni o notifiche di riesportazione.

2. Le autorizzazioni per l’uso del regime doganale di perfezionamento attivo IM/EX che interessano un solo Stato membro stabiliscono che, su richiesta dell’ufficio doganale di controllo, il titolare dell’autorizzazione fornisca a tale ufficio doganale, in relazione alle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo, informazioni sufficienti da consentire all’ufficio doganale di controllo di calcolare l’importo del dazio all’importazione conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, del codice.