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Sez. 5, Sentenza n. 40581 del 26/09/2002 Ud. (dep. 03/12/2002) Rv. 223409 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta semplice - Riconducibilità dell'inosservanza di delibera assembleare riguardante il ricorso al concordato preventivo da parte dell'amministratore di società a responsabilità limitata - Sussistenza - Nesso causale tra l'inosservanza e l'aggravamento del dissesto societario - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223409-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 224, n. 2, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, anche l'esecuzione di delibere assembleari che non siano semplicemente "gestionali", ma che attengano alla vita dell'ente sociale, come quelle che decidono lo scioglimento anticipato o la trasformazione della società (art. 2365 cod.civ.), oppure la presentazione della proposta di concordato fallimentare o della domanda di concordato preventivo (artt. 152, comma 2, e 161, comma 4, legge fallimentare) (Nel caso di specie, riguardante l'inosservanza di una delibera assembleare relativa alla domanda di ammissione al concordato preventivo da parte dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata con rinvio affinché fosse accertato il nesso causale tra l'anzidetta inadempienza e l'aggravamento del dissesto societario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 224 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 224 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)