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SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (77/388/CEE)

Testo in vigore al

Art. 18 Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

  1. a) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3;

  2. b) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'imposta dovuta o ne consenta il calcolo;

  3. c) per la deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

  4. d) quando è tenuto al pagamento dell'imposta quale acquirente o destinatario, in caso d'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro.

2.

Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall'importo totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l'ammontare dell'imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione.

Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all'articolo 4, paragrafo 3, a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione.

3. Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4.

Qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell'imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l'eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

Art. 19 Calcolo del prorata di deduzione

1.

Il prorata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).

Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle cessioni di beni d'investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell'importo della cifra d'affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all'articolo 13, punto B, lettera d), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.

3.

Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo delle autorità fiscali, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti.

La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

Art. 20 Rettifica delle deduzioni

1. La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagli Stati membri, in particolare:

  1. a) quando la deduzione è superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto;

  2. b) quando, successivamente alla dichiarazione, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle deduzioni, in particolare in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo; tuttavia, la rettifica non è richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite, in caso di distruzione, perdita o furto dei beni, debitamente provati e confermati, nonché in caso di prelievi effettuati per concedere omaggi di valore ridotto e campioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6. Gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica in caso di operazioni totalmente o parzialmente non retribuite e in caso di furto.

2.

Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati. Ogni anno tale rettifica è effettuata solo per un quinto dell'imposta che grava sui beni in questione. Essa è eseguita secondo le variazioni del diritto a deduzione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può essere elevata sino a vent'anni.

3.

In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica. Si presume che tale attività economica sia interamente soggetta all'imposta quando la cessione del bene di cui trattasi è soggetta all'imposta; si presume che essa sia interamente esente qualora la cessione sia esente. La rettifica è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica.

Tuttavia gli Stati membri possono in quest'ultimo caso non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che adibisca i beni d'investimento in questione solo ad operazioni che danno luogo a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono:

definire il concetto di beni d'investimento;

indicare l'ammontare di imposta che deve essere presa in considerazione per la rettifica;

adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;

consentire semplificazioni amministrative.

5. Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'imposta nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo, tale Stato può, previo espletamento della consultazione di cui all'articolo 29, rinunciare all'applicazione di questi paragrafi purché non ne risultino distorsioni di concorrenza.

6. Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime particolare o inversamente, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

Capo XII. Debitori dell'imposta

Art. 21 Debitori dell'imposta verso l'Erario

L'imposta sul valore aggiunto è dovuta:

  1. 1. in regime interno:

    1. a) dai soggetti passivi che eseguono un'operazione imponibile diversa da quelle previste dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), eseguite da un soggetto passivo residente all'estero. Quando l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo residente all'estero gli Stati membri possono adottare disposizioni secondo cui l'imposta è dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario dell'operazione imponibile. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia tenuta in solido al versamento dell'imposta;

    2. b) dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) che abbia lo status di soggetto passivo o dal destinatario di una delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 28 ter, parti C, D, E e F, registrato all'interno del proprio territorio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, se la prestazione di servizi è resa da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia gli Stati membri possono disporre che il prestatore è tenuto in solido al pagamento dell'imposta;

    3. c) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci.

  2. 2. All'importazione: dalla/e persona/e designata/e o riconosciuta/e dallo Stato membro di importazione.

Capo XIII. Obblighi dei debitori d'imposta

Art. 22 Obblighi nel regime interno

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

2. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità che sia sufficientemente particolareggiata da consentire l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ed i relativi controlli da parte dell'amministrazione fiscale.

3.

  1. a) Ogni soggetto passivo deve emettere una fattura o un documento equivalente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per un altro soggetto passivo, e conservare copia di tutti i documenti emessi. Parimenti, ogni soggetto passivo deve rilasciare una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo prima che sia stata effettuata la cessione di beni o ultimata la prestazione di servizi.

  2. b) La fattura deve indicare distintamente il prezzo al netto dell'imposta corrispondente per ogni aliquota diversa, nonché, se del caso, l'esenzione.

  3. c) Gli Stati membri stabiliscono i criteri secondo i quali un documento può essere considerato equivalente ad una fattura.

4.

Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, non comunque superiori ad un anno.

Nella dichiarazione devono figurare tutti i dati necessari ad accertare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle deduzioni da operarsi, compreso — eventualmente e qualora risulti necessario per fissare la base imponibile — l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali deduzioni, nonché l'importo globale delle operazioni esenti.

5. Ogni soggetto passivo deve pagare l'importo netto dell'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione deve contenere altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo residente all'estero o che sono tenute in solido al suo pagamento, assolvano agli obblighi di dichiarazione di pagamento summenzionati.

8. Fatte salve le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e ad evitare le frodi.

9. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi:

da taluni obblighi;

da tutti gli obblighi qualora effettuino soltanto operazioni esenti;

dal pagamento dell'imposta dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

Art. 22 bis Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro

Qualora un soggetto passivo archivi le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati e qualora il luogo di archiviazione sia situato in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, le autorità competenti dello Stato membro di residenza ha, ai fini della presente direttiva, il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di tali fatture, nei limiti fissati dalle disposizioni regolamentari dello Stato membro in cui risiede il soggetto passivo e nella misura in cui ciò gli sia necessario ai fini del controllo da parte di tale Stato.

Art. 23 Obblighi all'importazione

Per quanto riguarda le importazioni di merci, gli Stati membri adottano le modalità della dichiarazione e del conseguente pagamento.

In particolare gli Stati membri possono stabilire che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'importazione di merci effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie di essi non sia pagata all'atto dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale in una dichiarazione redatta conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.

Capo XIV. Regimi particolari

Art. 24 Regime particolare delle piccole imprese

1. Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale dell'imposta le piccole imprese, data la loro attività o struttura, hanno la facoltà nei limiti e alle condizioni da essi fissati — ma ferma restando la consultazione di cui all'articolo 29 — di applicare modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare uno sgravio dell'imposta.

2. Fino alla data che il Consiglio fisserà all'unanimità su proposta della Commissione e che non potrà essere posteriore alla soppressione delle imposizioni all'importazione e degli sgravi all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri:

  1. a) gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'imposta sul valore aggiunto. Gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentare tale franchigia portando il massimale suddetto fino a 5000 unità di conto europee. Gli Stati membri che applicano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione;

  2. b) gli Stati membri che non si sono avvalsi di tale facoltà, possono concedere una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 5000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva. Essi possono applicare eventualmente una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera il massimale fissato da questi Stati per l'applicazione della franchigia;

  3. c) gli Stati membri che applicano una franchigia dall'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua è pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5000 unità di conto europee al tasso di cambio del giorno dell'adozione della presente direttiva, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.

3.

Le nozioni di franchigia e di riduzione decrescente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere alcune operazioni dal regime previsto al paragrafo 2. In ogni caso, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili alle operazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

4.

La cifra d'affari cui si fa riferimento per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purché siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, nonché dall'importo delle operazioni esenti a norma dell'articolo 15 e dall'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 13 B, lettera d), delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessione.

Tuttavia le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali dell'impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d'affari.

5. I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall'imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all'articolo 17, né possono addebitare separatamente l'imposta sulle proprie fatture.

6. I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto oppure per l'applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

7. I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto, salva l'applicazione del paragrafo 1.

8. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione riferisce al Consiglio, ogni quattro anni, e per la prima volta il 1o gennaio 1982, in merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Se del caso, tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali, essa corre da tale relazione di proposte relative:

  1. a) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese;

  2. b) all'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta sul valore aggiunto;

  3. c) all'adattamento del limite di 5000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2.

9. A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 richiede l'instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e, se del caso, delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime. Finché non sarà stato istituito un regime di tale genere, gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio.

Art. 24 bis

Nell’applicare l’articolo 24, paragrafi da 2 a 6, i seguenti Stati membri possono concedere una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è inferiore al controvalore in moneta nazionale, al tasso di conversione applicabile alla data della loro adesione, di:

nella Repubblica ceca: 35000 EUR;

in Estonia: 16000 EUR;

a Cipro: 15600 EUR;

in Lettonia: 17200 EUR;

in Lituania: 29000 EUR;

in Ungheria: 35000 EUR;

a Malta: 37000 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella cessione di beni, 24300 EUR quando l’attività economica consiste principalmente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14600 EUR negli altri casi, vale a dire prestatori di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);

in Polonia: 10000 EUR;

in Slovenia: 25000 EUR;

in Slovacchia: 35000 EUR.

Art. 25 Regime comune forfettario per i produttori agricoli

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all'articolo 24 creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente articolo.

2. Ai sensi del presente articolo, si considera

«produttore agricolo», il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda definita qui di seguito;

«azienda agricola, silvicola o ittica», le aziende così considerate da ogni Stato membro nell'ambito delle attività di produzione enumerate nell'allegato A;

«agricoltore forfettario», un produttore agricolo cui si applica il regime forfetario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo;

«prodotti agricoli», i beni, risultanti dalle attività elencate nell'allegato A, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;

«prestazioni di servizi agricoli», le prestazioni di servizi elencate nell'allegato B, effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica;

«onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte», l'ammontare globale dell'imposta sul valore aggiunto, che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile, ai sensi dell'articolo 17, presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

«percentuali forfettarie di compensazione», le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3, e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto a monte;

«compensazione forfettaria», l'importo risultante dall'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5.

3.

Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle. Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni. Esse non possono avere l'effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'imposta sul valore aggiunto a monte. Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore.

Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, per i vari sottosettori dell'agricoltura e per la pesca.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell'articolo 22.

5. Le percentuali forfettarie di cui al paragrafo 3 sono applicate al prezzo, al netto d'imposta, dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari. Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata:

  1. a) dall'acquirente o dal destinatario soggetto passivo. In tal caso il soggetto passivo è autorizzato, secondo le modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall'imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l'importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari;

  2. b) dall'autorità pubblica.

7. Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

8. Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5, si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario del servizio.

9. Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, non susciti difficoltà amministrative.

10. Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri.

11. Prima della fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli.

12. Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri determinano l'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto ai finì dell'applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all'allegato C.

Art. 26 Regime particolare delle agenzie di viaggi

1. Gli Stati membri applicano l'imposta sul valore aggiunto alle operazioni delle agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l'esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l'articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzatori di giri turistici.

2. Le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall'agenzia di viaggi al viaggiatore. Essa è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggi ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell'imposta, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), il margine dell'agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.

3. Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente ai sensi dell'articolo 15, punto 14. Se tali operazioni sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell'agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità.

4. Gli importi dell'imposta sul valore aggiunto imputati all'agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio, non sono né deducibili, né rimborsabili in alcuno Stato membro.

Art. 26 bis Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

A. Definizioni Ai fini del presente articolo, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati: a) oggetti d'arte, i beni indicati alla lettera a) dell'allegato I. Tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti di cui agli ultimi tre trattini della lettera a) dell'allegato I; b) oggetti da collezione, i beni indicati alla lettera b) dell'allegato I; c) oggetti d'antiquariato, i beni indicati alla lettera c) dell'allegato I; d) beni d'occasione, i beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri; e) soggetto passivo-rivenditore, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione e/o oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita; f) organizzatore di vendite all'asta, il soggetto passivo che, nel quadro della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente; g) committente di un organizzatore di vendite all'asta, chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita che preveda le seguenti disposizioni: l'organizzatore della vendita all'asta mette all'asta il bene a nome proprio ma per conto del committente; l'organizzatore della vendita all'asta consegna il bene, a nome proprio ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica. B. Regime particolare dei rivenditori 1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori, un regime particolare di imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle seguenti disposizioni. 2. Le cessioni di beni di cui al paragrafo 1 sono le cessioni, da parte di un soggetto passivo-rivenditore, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, che gli sono stati ceduti all'interno della Comunità: da una persona che non sia soggetto passivo, oppure da un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c), oppure da un altro soggetto passivo, purché la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia prevista all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento, oppure da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore aggiunto conformemente al presente regime particolare. 3. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 2 è costituita dall'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'utile stesso. Tale utile è pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore e il prezzo di acquisto. Ai sensi del presente paragrafo si intende per: prezzo di vendita tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spesi di imballaggio, di trasporti e di assicurazione chieste dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente ma ad esclusione degli importi di cui all'articolo 11, parte A paragrafo 3; prezzo d'acquisto tutto ciò che costituisce il corrispettivo che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore, secondo la definizione di cui al primo trattino. 4. Gli Stati membri accordano ai rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime particolare relativo alle cessioni: a) di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che hanno essi stessi importato; b) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto; c) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota ridotta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c). Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo pari almeno a due anni civili. In caso di esercizio dell'opzione la base imponibile è determinata conformemente al paragrafo 3. Per le cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che il soggetto passivo-rivenditore stesso ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine è pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente all'articolo 11, parte B, aumentata dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione. 5. Quando sono effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione soggette al regime particolare di imposizione sul margine sono esentate. 6. I soggetti passivi non sono autorizzati a dedurre dall'imposta che devono versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i beni che sono o saranno loro ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia soggetta al regime particolare di imposizione sul margine. 7. Qualora i beni siano utilizzati per le esigenze delle sue cessioni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, il soggetto passivo-rivenditore non è autorizzato a detrarre dall'imposta dovuta: a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato; b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto; c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore. 8. Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime particolare d'imposizione sul margine, il soggetto passivo-rivenditore deve seguire separatamente nella sua contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. 9. Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare in modo distinto sulla fattura che rilascia l'imposta relativa alle cessioni di beni che sottopone al regime particolare di imposizione sul margine. 10. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva la consultazione prevista all'articolo 29, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine sia determinata per ciascun periodo fiscale a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4. In questo caso la base imponibile, per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, è costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore previa detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tale margine. Il margine globale è pari alla differenza tra: l'importo globale delle cessioni di beni soggette al regime particolare di imposizione sul margine, effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo; tale importo è pari al totale dei prezzi di vendita determinati conformemente al paragrafo 3, e l'importo totale degli acquisti di beni di cui al paragrafo 2 effettuati, nel corso del periodo, dal soggetto passivo-rivenditore; tale importo è pari al totale dei prezzi d'acquisto determinati conformemente al paragrafo 3. Gli Stati membri adottano le misure atte ad evitare che i soggetti passivi in questione possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati. 11. Il soggetto passivo-rivenditore può, per ciascuna cessione per cui è ammesso il regime particolare di imposizione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Il soggetto passivo-rivenditore che applica il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto può, al momento della cessione: a) di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da egli stesso importato, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione del bene in questione; b) di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto; c) di un oggetto d'arte cedutogli da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per l'oggetto d'arte che gli è stato ceduto. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione a titolo della quale il soggetto passivo-rivenditore sceglie il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. C. Regime particolare applicabile alle vendite all'asta 1. In deroga alla parte B, gli Stati membri possono determinare conformemente alle disposizioni seguenti la base imponibile per le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce a nome proprio, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto: di una persona non soggetta all'imposta, o di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera c), o di un altro soggetto passivo qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo benefici della franchigia di cui all'articolo 24 e riguardi un bene d'investimento, o di un soggetto passivo-rivenditore qualora la cessione del bene, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), da parte di quest'ultimo sia soggetta ad imposta conformemente al regime particolare d'imposta sul margine di cui alla parte B. 2. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 1 è costituita dall'importo totale fatturato all'acquirente, conformemente al paragrafo 4, dall'organizzatore della vendita all'asta, previa deduzione: dell'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente al paragrafo 3, e dell'importo dell'imposta dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione. 3. L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente è costituito dalla differenza fra: il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita. 4. L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente: il prezzo di aggiudicazione del bene, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene. Sulla fattura non deve figurare separatamente l'imposta sul valore aggiunto. 5. L'organizzatore della vendita all'asta cui è stato trasferito il bene in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente. Nel rendiconto è distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o ricevibile dal committente. Il rendiconto così redatto sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 22, paragrafo 3. 6. Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni stabilite al paragrafo 1 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito: gli importi ricevuti o ricevibili dall'acquirente del bene, gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene. Tali importi debbono essere debitamente giustificati. 7. La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera avvenuta all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi. D. Regime transitorio di imposizione sugli scambi tra gli Stati membri Nel corso del periodo di cui all'articolo 28 terdecies, gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni: a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, sono escluse dai regimi particolari di cui alle parti B e C; b) in deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto allorché il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare d'imposizione sul margine di cui alla parte B, o allorché il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'imposta, nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime particolare di cui alla parte C; c) l'articolo 28 ter, parte B e l'articolo 28 quater, parte A, lettere a), c) e d) non si applicano alle cessioni di beni soggette all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui alle parti B e C.

Art. 26 ter Regime particolare applicabile all'oro da investimento

A. Definizione Ai fini della presente direttiva e fatte salve altre disposizioni comunitarie, per «oro da investimento» si intende: i) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli. Gli Stati membri possono escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 g; ii) le monete d'oro che: hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi; sono state coniate dopo il 1800; hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto. Ai fini della presente direttiva, tali monete non si considerano vendute per il loro valore numismatico. Anteriormente al 1o luglio di ogni anno, a decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle monete che soddisfano tali criteri negoziate nello Stato membro interessato; anteriormente al 1o dicembre di ogni anno, la Commissione pubblica un elenco esauriente di tali monete nella serie «C» della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce. B. Condizioni particolari applicabili alle operazioni relative all'oro da investimento Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inallocato, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli swap sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti «future» e contratti «forward» che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento. Gli Stati membri esentano altresì i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella fornitura di oro da investimento per il loro committente. C. Opzione per l'imposizione Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento di cui alla sezione A il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi, che nell'esercizio delle loro attività economiche effettuano abitualmente forniture di oro utilizzato a fini industriali, il diritto di optare per l'imposizione per forniture di oro da investimento di cui alla sezione A, punto i) a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma della sezione B. Gli Stati membri possono limitare la portata di questa opzione. Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione, a norma dei paragrafi 1 o 2, gli Stati membri concedono, per l'agente, un diritto di opzione per l'imposizione riguardo ai servizi di cui al secondo comma della sezione B. Gli Stati membri specificano in dettaglio le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicano alla Commissione le disposizioni cui è soggetto nel loro territorio l'esercizio delle stesse. D. Diritto a deduzione 1. I soggetti passivi sono autorizzati a dedurre: a) l'imposta dovuta o pagata sull'oro da investimento fornito loro da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui alla sezione C, o fornito loro secondo la procedura di cui alla sezione G; b) l'imposta dovuta o pagata sulla fornitura a loro favore o sull'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte loro di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a loro cura o per loro conto, in oro da investimento; c) l'imposta dovuta o pagata su servizi forniti loro e consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento, se la conseguente fornitura da parte loro di tale oro è esente a norma del presente articolo. 2. I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento sono autorizzati a dedurre l'imposta da essi dovuta o pagata sulle forniture, l'acquisto intracomunitario, l'importazione di beni o i servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro come se la conseguente fornitura da parte loro di oro esente a norma del presente articolo fosse soggetta a imposta. E. Obblighi speciali per gli operatori in oro da investimento Gli Stati membri provvedono, come minimo, affinché gli operatori in oro da investimento registrino tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare il cliente in tali operazioni. Gli operatori conservano tali dati per un periodo di almeno cinque anni. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del primo comma, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite7. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, con particolare riguardo a modalità speciali di tenuta dei registri o di contabilità. F. Procedura di «reverse charge» In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), quale modificato dall'articolo 28 octies, in caso di fornitura di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, o di fornitura di oro da investimento per cui è stata esercitata un'opzione di cui alla sezione C del presente articolo, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta secondo le modalità e le condizioni da essi stabilite. Quando si avvalgono di tale facoltà, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona designata quale debitore dell'imposta adempia gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 22. G. Procedura applicabile alle operazioni sul mercato dell'oro regolamentato 1. Uno Stato membro può, previa la consultazione di cui all'articolo 29, non applicare l'esenzione per l'oro da investimento prevista dal presente regime particolare per quanto riguarda operazioni specifiche sull'oro da investimento effettuate in tale Stato, che non siano forniture o esportazioni intracomunitarie: a) tra soggetti passivi che sono membri di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato; e b) tra un membro di un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro interessato e un altro soggetto passivo non membro di tale mercato. In tal caso le operazioni sono soggette ad imposta e ad esse si applicano le seguenti condizioni. 2. a) A fini di semplificazione, lo Stato membro autorizza la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensa dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cui alla lettera a) del punto 1; b) Alle operazioni di cui alla lettera b) del punto 1, si applica la procedura di «reverse charge» di cui alla sezione F. Se nello Stato membro interessato un operatore non membro del mercato è esente, eccetto che per tali operazioni, dagli obblighi in materia di registrazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'operatore membro del mercato adempie agli obblighi fiscali per conto del non membro, in base alle disposizioni di tale Stato membro.

Art. 26 quater Regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

A. Definizioni Ai fini del presente articolo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per: a) «Soggetto passivo non stabilito»: un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi a fini fiscali ai sensi dell'articolo 22; b) «Servizi elettronici» e «servizi forniti tramite mezzi elettronici»: i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino; c) «Stato membro di identificazione»: lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni del presente articolo; d) «Stato membro di consumo»: lo Stato membro in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f); e) «Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto»: la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'imposta esigibile in ciascuno Stato membro. B. Regime particolare per le prestazioni di servizi fornite tramite mezzi elettronici 1. Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in uno Stato membro ad utilizzare un regime particolare conformemente alle disposizioni in appresso. Il regime particolare si applica a tutte le suddette forniture all'interno della Comunità. 2. Il soggetto passivo non stabilito dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del regime particolare. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente. Le informazioni da parte del soggetto passivo non stabilito allo Stato membro di identificazione relative all'inizio delle sue attività in qualità di soggetto passivo contengono i seguenti dettagli ai fini dell'identificazione: nome/denominazione, indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web, numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità. Il soggetto passivo non stabilito notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate. 3. Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo non stabilito mediante un numero individuale. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono costituire propri sistemi di identificazione. Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo non stabilito il numero di identificazione attribuitogli. 4. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito dal registro di identificazione se: a) notifica di non fornire più servizi elettronici; o b) si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate; o c) non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare; oppure d) persiste a non osservare le norme relative al regime particolare. 5. Il soggetto passivo non stabilito presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un servizio elettronico sia stato o no fornito. La dichiarazione è presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce. La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto contiene il numero di identificazione, e per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l'imposta, il valore totale, meno l'imposta sul valore aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento e l'importo totale dell'imposta corrispondente. Sono altresì indicate le aliquote applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta. 6. La dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto deve essere effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione dell'imposta sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, quando si redige la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, si deve utilizzare il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione. 7. Il soggetto passivo non stabilito paga l'imposta sul valore aggiunto al momento della presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario denominato nella propria valuta. 8. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, il soggetto passivo non stabilito che si avvale del regime particolare, anziché effettuare le deduzioni a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva, beneficia del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE. Ai rimborsi riguardanti i servizi elettronici contemplati dal regime particolare non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE. 9. Il soggetto passivo non stabilito conserva una documentazione delle transazioni effettuate nel quadro di questo regime particolare sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al punto 5. Tale documentazione deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui la transazione è stata effettuata. 10. L'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), non si applica al soggetto passivo non stabilito che ha optato per il regime particolare.

Capo XV. Misure di semplificazione

Art. 27

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

5. Gli Stati membri che il 1o gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purché le notifichino alla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1978 e purché tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio definito al paragrafo 1.

Capo XVI. Disposizioni transitorie

Art. 28

1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.

1 bis. Fino al 30 giugno 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può, per le importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che beneficiavano di un'esenzione al 1o gennaio 1993, applicare l'articolo 11, parte B, paragrafo 6 in modo tale che l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione sia, in ogni caso, pari al 2,5 % dell'importo determinato conformemente all'articolo 11, parte B, paragrafi da 1 a 4.

2. Nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies si applicano le disposizioni seguenti:

  1. a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1o gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino della seconda direttiva dell'11 aprile 1967. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative a dette operazioni. Qualora le disposizioni del presente paragrafo creino distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta su dette forniture, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

  2. b) Gli Stati membri che, in conformità della legislazione comunitaria, accordavano al 1o gennaio 1991 esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente o aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3 in materia di aliquote ridotte, a beni e servizi diversi da quelli figuranti nell'allegato H, possono applicare alla fornitura di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3.

  3. c) Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 sono obbligati ad aumentare di più del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1o gennaio 1991, possono applicare un'aliquota ridotta inferiore a quella minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, rispetto all'aliquota ridotta applicabile alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Inoltre, detti Stati membri possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa. Sulla base del presente paragrafo gli Stati membri non possono accordare esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente.

  4. d) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla fornitura di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

  5. e) Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato H, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3 a tali forniture o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %. Questa disposizione non può applicarsi alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui all'articolo 26 bis, parti B e C.

  6. f) La Repubblica ellenica può applicare aliquote di IVA inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate in Grecia, nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

  7. g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina, prima del 31 dicembre 1994, le disposizioni delle lettere da a) ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le misure del caso.

  8. h) Gli Stati membri che, al 1o gennaio 1993, si avvalevano della facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a) nel testo in vigore a tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera il tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per «consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera» si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.

  9. i) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.

  10. j) La Repubblica d'Austria può applicare alla locazione dei beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %.

  11. k) La Repubblica portoghese può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono:

  1. a) continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, elencate nell'allegato E;

  2. b) continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato;

  3. c) riconoscere ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione delle operazioni esenti alle condizioni stabilite nell'allegato G;

  4. d) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;

  5. e) continuare ad applicare le disposizioni che derogano , all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11 A, paragrafo 3, lettera c);

  6. f) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;

  7. g) in deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 3, continuare ad esentare, senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte, le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

3 bis. In attesa di una decisione del Consiglio il quale, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/465/CEE8, deve deliberare in merito alla soppressione delle deroghe transitorie previste al paragrafo 3, la Spagna è autorizzata ad esonerare le operazioni di cui all'allegato F, punto 2, in quanto esse concernono le prestazioni di servizi fornite dagli autori nonché le operazioni di cui all'allegato F, punti 23 e 25.

4. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a decorrere dal 1o gennaio 1978. Al più tardi sei mesi prima della fine di questo periodo, e successivamente, se necessario, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, e deciderà all'unanimità su proposta della Commissione sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

5. In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel paese di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà all'unanimità su proposta della Commissione.

6.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, per un periodo massimo di sei anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma ai servizi elencati in, al massimo, due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.

I servizi in questione devono rispondere ai seguenti requisiti:

  1. a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;

  2. b) essere in larga misura prestati direttamente ai consumatori finali;

  3. c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;

  4. d) originare una stretta connessione tra i prezzi minori risultanti dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione.

L'applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

Lo Stato membro che desideri introdurre la misure di cui al primo comma informa la Commissione, anteriormente al 1o novembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:

  1. a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

  2. b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

  3. c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio;

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1o ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misure, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione globale corredata, se necessario, di una proposta relativa a misure appropriate per una decisione definitiva sulle aliquote IVA applicabili ai servizi ad alta intensità di lavoro.

Titolo XVI bis. Regime transitorio di tassazione degli scambi tra stati membri

Art. 28 bis Campo di applicazione

1. Sono parimenti soggetti all'IVA:

  1. a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente che non è soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale, che non beneficia della franchigia d'imposta prevista dall'articolo 24 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase o all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1. In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle condizioni di cui al paragrafo 1 bis. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti che non sono soggetti passivi, i quali possono beneficiare delle disposizioni del secondo comma, il diritto di optare per il regime generale previsto al primo comma. Gli Stati membri determinano le modalità d'esercizio di questa opzione che abbraccia comunque un periodo di due anni civili;

  2. b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi, effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da soggetti passivi o enti che non sono soggetti passivi i quali beneficiano della deroga prevista alla lettera a), secondo comma o da qualsiasi altra persona che non sia soggetto passivo.

  3. c) gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo o da una persona giuridica che non è soggetto passivo, che benefici della deroga di cui alla lettera a), secondo comma, quando le accise relative sono esigibili all'interno del paese a norma della direttiva 92/12/CEE9.

1 bis. Beneficiano della deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma:

  1. a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esentata all'interno del paese in applicazione dell'articolo 15, punti da 4 a 10;

  2. b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a), effettuati:

    da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta al regime forfettario di cui all'articolo 25, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun diritto a deduzione o da una persona giuridica che non è soggetto passivo,

    entro il limite o fine al raggiungimento di un importo globale che non superi, nell'anno civile in corso, una soglia la cui determinazione spetta agli Stati membri ma che non può essere comunque inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10000 ecu e

    a condizione che l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non abbia superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui al secondo trattino. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, l'importo da prendere in considerazione è costituito dall'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e diversi dai prodotti soggetti ad accisa.

2. Ai fini del presente titolo:

  1. a) sono considerati «mezzi di trasporto» le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1550 kg e i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o di merci, esclusi le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 15, punti 5 e 6;

  2. b) non sono considerati «mezzi di trasporto nuovi» i mezzi di trasporto di cui alla lettera a) quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:

    la cessione è effettuata oltre tre mesi dopo la data della prima immissione in servizio; tuttavia tale durata è aumentata a sei mesi per i veicoli terrestri a motore di cui alla lettera a);

    il mezzo di trasporto ha percorso oltre 6000 km se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato per oltre 100 ore se si tratta di un'imbarcazione o ha volato per più di 40 ore se si tratta di un aeromobile.

    Gli Stati membri fissano le condizioni in cui possono essere definiti i dati sopramenzionati.

3.

È considerata «acquisto intracomunitario di un bene», l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Allorché i beni acquistati da un ente che non sia un soggetto passivo vengono spediti o trasportati dal territorio di un paese terzo e importati da detto ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione dei beni stessi. Questo Stato membro concede all'importatore ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a titolo dell'importazione dei beni nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

4.

È parimenti considerata soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 28 quater, punto A.

Lo Stato membro all'interno del quale è effettuata la cessione concede al soggetto passivo un diritto a deduzione stabilito secondo le disposizioni seguenti:

il diritto a deduzione sorge e può essere esercitato solamente all'atto della cessione,

il soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'imposta sul valore aggiunto compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitore qualora la cessione non fosse esente.

Gli Stati membri fissano le modalità di applicazione di queste disposizioni.

5. Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso

  1. b) il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. È considerato trasferito a destinazione di un altro Stato membro qualsiasi bene materiale mobile spedito o trasportato dal soggetto passivo o per suo conto fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità per le esigenze della sua impresa, salvo quelli che formano oggetto delle seguenti operazioni:

    la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), seconda frase e all'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1,

    la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo alle condizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),

    la cessione di tale bene effettuata dal soggetto passivo all'interno del paese alle condizioni previste all'articolo 15 o all'articolo 28 quater, punto A,

    la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito al soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, purché i beni, una volta terminati i lavori, siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati,

    la temporanea utilizzazione di tale bene nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ai fini delle prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene,

    la temporanea utilizzazione di tale bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione,

    la cessione di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale, o di energia elettrica, alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere d) oppure e).

    Tuttavia, qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle suddette disposizioni cessi di essere soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento viene effettuato al momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta.

6.

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi del paragrafo 1 o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

È altresì assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g).

7. Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni ai sensi del paragrafo 5 e ai sensi dell'articolo 5.

Art. 28 ter Luogo delle operazioni

A. Luogo degli acquisti intracomunitari di beni 1. È considerato luogo d'acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui questi si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il luogo di acquisto intracomunitario dei beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a) si considera tuttavia situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di registrazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente comprovi che tale acquisto è stato sottoposto all'imposta conformemente al paragrafo 1. Se tuttavia l'acquisto è soggetto, in applicazione del paragrafo 1, all'imposta nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato sottoposto all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto. Ai fini del primo comma, si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'imposta conformemente al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'acquirente dimostri di avere effettuato tale acquisto intracomunitario per le esigenze di una successiva cessione che sia effettuata all'interno dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e per cui il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3, l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma. B. Luogo delle cessioni di beni 1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è considerato luogo di cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per conto di questi, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente qualora si adempiano le seguenti condizioni: la cessione di beni è effettuata per un soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo il quale beneficia della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo, i beni sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza prova di messa in servizio, da parte del fornitore o per suo conto. Qualora i beni così ceduti siano spediti o trasportati a partire da un territorio terzo e importati dal fornitore in uno Stato membro diverso da quelllo d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. 2. Tuttavia, qualora i beni ceduti siano diversi da prodotti soggetti ad accise, il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto: effettuati entro il limite o fino a concorrenza di un importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che non superi in uno stesso anno civile il controvalore in moneta nazionale di 100000 ecu, e a condizione che l'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni diversi dai prodotti soggetti ad accise effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno civile precedente non abbia superato il controvalore in moneta nazionale di 100000 ecu. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare i massimali di cui sopra al controvalore di 35000 ecu se tale Stato membro teme che il massimale di 100000 ecu di cui sopra provochi serie distorsioni delle condizioni di concorrenza. Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro dal cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati. Entro il 31 dicembre 1994 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dei massimali speciali di 35000 ecu di cui al precedente comma. La Commissione può informare il Consiglio, tramite la stessa relazione, che la soppressione dei massimali speciali non provocherà serie distorsioni delle condizioni della concorrenza. Finché il Consiglio non avrà deliberato all'unanimità su proposta della Commissione le disposizioni del comma precedente rimangono in vigore. 3. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto autorizza i soggetti passivi che effettuano cessione di beni che possono beneficiare del paragrafo 2 il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio di tale opzione, che abbraccia comunque un periodo di due anni civili. C. Luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni 1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni è stabilito conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4. Ai sensi del presente titolo si considerano: «trasporto intracomunitario di beni»: qualunque trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi, È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno di un paese, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. «luogo di partenza»: il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni, «luogo di arrivo»: il luogo in cui si conclude effettivamente il trasporto dei beni. 2. Il luogo delle prestazioni di servizi di trasporto intracomunitari di beni è il luogo di partenza. 3. Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a destinatari registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio. 4. Gli Stati membri possono non assoggettare all'imposta la parte del trasporto corrispondente ai tragitti effettuati in acque non facenti parte del territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 3. D. Luogo delle prestazioni di servizi accessorie a prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, rese ad acquirenti registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono materialmente eseguite tali prestazioni, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio. E. Luogo delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari 1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario di beni, è il luogo di partenza del trasporto. Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello della partenza del trasporto, il luogo della prestazione di servizi resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale gli è stato reso il servizio. 2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che operano in nome e per conto terzi, quando intervengono nella fornitura di una prestazione di servizi avente per oggetto attività accessorie a trasporti intracomunitari di beni, è il luogo dell'esecuzione materiale della prestazione accessoria. Tuttavia, quando il destinatario della prestazione di servizi resa dall'intermediario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale la prestazione accessoria è materialmente eseguita, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario di tale prestazione il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario. 3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo delle prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto terzi, quando intervengono in operazioni diverse da quelle contemplate ai paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è il luogo in cui queste operazioni sono effettuate. Tuttavia, allorché il destinatario è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale sono effettuate tali operazioni, il luogo della prestazione resa dall'intermediario si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di identificazione con il quale il servizio gli è stato reso dall'intermediario. F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi appalto delle perizie o dei lavori relativi a beni mobili materiali, rese ad acquirenti titolari di un numero di partita IVA in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale tali prestazioni sono effettivamente rese, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di partita IVA con il quale gli è stato reso il servizio. Tale deroga non si applica allorché i beni non sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati effettivamente eseguiti.

Art. 28 quater Esenzioni

A. Esenzione delle cessioni di beni Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano: a) le cessioni di beni , spediti o trasportati, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per un altro soggetto passivo o per un ente che non è soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. La suddetta esenzione non si applica né alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta prevista dall'articolo 24 né alle cessioni di beni effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma; b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, effettuate per soggetti passivi o per enti che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga prevista all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma o per qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo; c) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati, per essere consegnati all'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per conto dei medesimi, fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, quando tali cessioni sono effettuate a soggetti passivi o a persone giuridiche che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, purché la spedizione o il trasporto dei beni siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16 della direttiva 92/12/CEE. L'esenzione non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta di cui all'articolo 24; d) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b) che beneficerebbero delle esenzioni di cui sopra se fossero effettuate ad un altro soggetto passivo. B. Esenzione degli acquisti intracomunitari di beni Fatte salve altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni qui di seguito e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, gli Stati membri esentano: a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi sarebbe comunque esentata all'interno del paese; b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione sarebbe comunque esentata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1; c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, in applicazione dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, l'acquirente dei beni beneficerebbe comunque del diritto al rimborso totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1. C. Esenzioni delle prestazioni di trasporto Gli Stati membri esentano le prestazioni intracomunitarie di trasporto di beni fornite a destinazione o in provenienza delle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, nonché le prestazioni di trasporto di beni fornite tra dette isole. D. Esenzioni all'importazione di beni Gli Stati membri esentano le importazioni di beni spediti o trasportati da un territorio terzo e importati in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore ai sensi del'articolo 21, paragrafo 4, è esente ai sensi del punto A. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale esenzione in modo da assicurarne la corretta e semplice applicazione e da prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso. E. Altre esenzioni 1) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto all'atto dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all'interno del paese: A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale; B. le cessioni di beni destinati ad essere: a) portati in dogana e immessi, se del caso, in deposito provvisorio; b) immessi in una zona franca o in un deposito franco; c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo; d) ammessi nel mare territoriale: per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, nonché per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente; per il rifornimento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento; e) immessi, nel paese, in un regime di deposito diverso da quello doganale. Ai fini del presente articolo si considerano depositi non doganali: per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE; peri beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un siffatto regime per i beni destinati: a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 duodecies; a punti di vendita, ai sensi dell'articolo 28 duodecies, ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori che si recano in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esentate a norma dell'articolo 15; a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato al di fuori della Comunità; a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate in esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 15, punto 10. I luoghi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore; C. le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui al punto B; D. le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate: a) nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere; b) nei luoghi di cui al punto B, lettera e) conservando, all'interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera. Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la definizione di regimi di deposito non doganale che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) alle stesse operazioni riguardanti i beni di cui all'allegato J e effettuate in tali depositi non doganali; E. le cessioni: di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis, nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo comma, il soggetto passivo dell'imposta dovuta in conformità del primo comma è la persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati nel presente paragrafo. Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui al presente paragrafo dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lo Stato membro di cui i beni sono importati adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione all'interno del paese.» è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le acquisizioni intracomunitarie di beni destinati ad essere sottoposti ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto B, beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese alle medesime condizioni.» 2. All'articolo 16, paragrafo 2: dopo i termini «possono esentare» sono aggiunti i termini «gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo» e dopo i termini «che intende farne l'esportazione» sono aggiunti i termini «fuori della Comunità»; sono aggiunti i commi seguenti: «Quando si avvalgano di tale facoltà e con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri esentano allo stesso modo gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo in vista di una successiva cessione, tal quali o previa trasformazione, effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nonché le prestazioni di servizi connesse a tali cessioni, entro i limiti dell'importo delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nel corso dei dodici mesi precedenti. Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in applicazione del primo comma e in applicazione del secondo comma.» 3. Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1 all'interno del proporio territorio qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato da un soggetto passivo non residente all'interno del paese ma registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro, l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato per le esigenze di una cessione successiva di tali beni effettuata all'interno del paese dal suddetto soggetto passivo, i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo siano direttamente spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e destinati alla persona per la quale egli effettua la cessione successiva, il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente che non è soggetto passivo, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, tale destinatario sia stato designato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese.

Art. 28 quinquies Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

1. Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni. L'acquisto intracomunitario di beni è considerato effettuato nel momento in cui è considerata effettuata la cessione all'interno del paese di beni analoghi.

2. Per gli acquisti intracomunitari di beni, l'imposta diventa esigibile il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

3. In deroga al paragrafo 2 l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), primo comma quando detta fatturaè stata rilasciata all'acquirente prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

4.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, l'imposta diventa esigibile, per le cessioni di beni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, punto A, il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

Tuttavia, l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura quando detta fatturaè stata rilasciata prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore.

Art. 28 sexies Base imponibile ed aliquota

1.

La base imponibile è costituita, per l'acquisto intracomunitario di beni, dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente all'articolo 11, punto A, la base imponibile della cessione degli stessi beni all'interno del paese. In particolare, per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 2, lettera a). Se dopo il momento in cui viene effettuato l'acquisto intracomunitario di beni l'acquirente ottiene il rimborso delle accise assolte nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni stessi, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel quale l'acquisto intracomunitario è effettuato.

2. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, parte A, lettera d), la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3.

3. L'aliquota d'imposta applicabile agli acquisti intracomunitari di beni è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigible.

4. L'aliquota d'imposta applicabile all'acquisto intracomunitario di un bene è quella applicata all'interno del paese per la cessione dello stesso bene.