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Sez. U, Sentenza n. 1324 del 28/04/1972 (Rv. 357851 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINE PERENTORIO - INSUSSISTENZA - ISTANZA PER REGOLAMENTO - RIPROPOSIZIONE PREVIA RINUNCIA AL RICORSO GIA NOTIFICATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357851-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - TERMINE PERENTORIO - INSUSSISTENZA - ISTANZA PER REGOLAMENTO - RIPROPOSIZIONE PREVIA RINUNCIA AL RICORSO GIA NOTIFICATO - AMMISSIBILITA.*

Il regolamento di giurisdizione non e un mezzo d'impugnazione e per la proposizione del relativo ricorso non e stabilito un termine perentorio; pertanto l'istanza per regolamento di giurisdizione puo essere riproposta previa rinuncia al ricorso gia notificato, prima che su questo sia cominciata la discussione in udienza. (V 3177'69, mass n 343158).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)