Sez. 1, Ordinanza n. 1978 del 25/11/1975 Cc. (dep. 13/01/1976) Rv. 131864 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - RISOLUZIONE - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Competente funzionalmente a risolvere ogni specie di conflitto, e quindi anche quello insussistente, e solo la Corte di Cassazione, come si ricava dall'art 53 cod proc pen il quale - fra l'altro - prevede che la denunzia di conflitto da parte dell'imputato o delle altre parti debba avvenire con atto scritto e motivato, presentato nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto e che, unitamente ai documenti, deve essere immediatamente trasmesso alla cancelleria della Corte di Cassazione, perche quest'ultima lo risolva in camera di consiglio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)