Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))
Testo in vigore al
Art. 32
1. La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'articolo 30, e' effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori italiani residenti nel Paese, che siano idonei all'ufficio.
2. La nomina e' comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.
3. L'elenco di cui al primo comma e' formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
4. In caso di impedimento del presidente nominato con le modalita' di cui ai precedenti commi, il capo dello ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 33
1. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.
2. Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 34
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente articolo 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' le persone previste dall'articolo 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
Art. 35
1. Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del Segretario;
3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 31, ultimo comma;
4) un'urna per la votazione;
5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;
6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'articolo 30 nonche' un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'articolo 28.
2. Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:
1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
2) il pacco delle schedesigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.
3. Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483
Art. 38
1. Gli elettori di cui al primo comma dell'articolo 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.
2. A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco da' atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.
Art. 39
1. Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'articolo 30 e' corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a lire 120.000 ed a lire 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale, ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.3
Art. 40
1. Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e' consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.
2. A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale, accordera' ai cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.
3. Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.
Titolo VII. Surrogazione e contenzioso
Art. 41
1. Il candidato che risulta eletto in piu' circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediante l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non e' stata scelta o sorteggiata.8
2. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, e' attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
Art. 42
1. La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, e' disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 44
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.12
2. L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore .... PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.12
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15012
Art. 46
1. L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilita' ed ineleggibilita' degli eletti.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15012
Titolo VIII. Disposizioni penali
Art. 48
1. Il cittadino o lo straniero che commette in territori estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la legge italiana.
2. Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.
Art. 49
1. Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunita' e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000.
Titolo IX. Disposizioni finali
Art. 50
1. Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.
2. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.
3. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate
anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'articolo 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI.
Art. 51
1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
Art. 52
1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.
2. Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonche' ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.