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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30141 del 14/12/2017 (Rv. 648027 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA | Atto di precetto - Elezione di domicilio da parte del creditore procedente in luogo avulso da collegamenti con quello dell'esecuzione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648027-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA

L’elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell’atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - né ai fini della scelta del giudice dell’esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l’atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..(Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un'opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell'immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)