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Sez. T, Sentenza n. 3602 del 17/02/2026 (Rv. 678082-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU | Parametri ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Criteri vincolanti e tassativi - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678082-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI e IMU

In tema di ICI ed IMU, i parametri fissati dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 costituiscono criteri vincolanti e tassativi, trattandosi di indici reputati ex lege come idonei alla determinazione del valore del bene; ne consegue che è incensurabile, in sede di legittimità, la valutazione del giudice del merito che, nella determinazione di tale valore, abbia assunto come parametro oggettivo il prezzo d'acquisto e abbia motivato congruamente le ragioni per cui tale importo debba considerarsi corretto, in quanto espressivo dei parametri fissati dall'art. 5 citato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, partendo dal prezzo di vendita del bene, fissato secondo le modalità previste dal T.U. espr., aveva utilizzato, per la valutazione della congruità di tale valore, i criteri fissati tassativamente dalla disposizione citata).

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)