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Sez. L - , Sentenza n. 22075 del 11/09/2018 (Rv. 650556 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Termine per la contestazione dell'addebito - Raddoppio nei casi previsti dall'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Fondamento - Decorrenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650556-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75 del 2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, tutti i termini procedimentali indicati nel successivo comma 2 sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la contestazione dell'addebito, senza che possano essere invocati diversi termini previsti dalla disciplina contrattuale perché, come stabilito dall'art. 55 del d.lgs. menzionato, tale normativa di legge è inderogabile e prevale su quella contrattuale, sostituendosi ad essa ex artt. 1339 e 1419 c.c.; ne consegue che la contestazione dell'addebito deve essere effettuata entro quaranta giorni dall'acquisizione della notizia dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un corretto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)