diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2886 del 03/11/1994 Cc. (dep. 06/12/1994) Rv. 200724 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere | Inammissibilità della richiesta - Provvedimento "de plano" - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200724-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - In genere

Nel procedimento di esecuzione la decisione delle questioni relative alla dichiarazione di inammissibilità o meno della richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, per difetto delle condizioni di legge, può essere legittimamente assunta con provvedimento "de plano" solo quando le ragioni dell'inammissibilità siano di palmare evidenza e il loro accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse, altrimenti il decreto di inammissibilità potrebbe soppiantare l'ordinanza camerale di rigetto in tutti i casi - anche complessi e delicati - di mancato accoglimento della richiesta, con evidente violazione dei diritti di contraddittorio e di difesa previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la causa di inammissibilità - manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge - non poteva assolutamente considerarsi di palmare evidenza, poiché non si ravvisa alcun precedente giurisprudenziale specifico in tema di interpretazione dell'art. 47 u. co. ord. penit., la cui singolare formulazione ("l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale") pone senz'altro dei problemi rispetto all'ambito e ai limiti della causa estintiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)