Sez. 5 - , Ordinanza n. 1946 del 24/01/2022 (Rv. 663677 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso - Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)