Sez. 5, Sentenza n. 12679 del 24/01/2007 Cc. (dep. 27/03/2007) Rv. 235987 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Medico "a disposizione" di cosa nostra - Gravità indiziaria - Obbligo di motivazione - Indicazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'ordinanza cautelare personale che configuri il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso nella incondizionata disponibilità di un medico a prestare assistenza sanitaria ad esponenti mafiosi, deve esplicitare le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali, che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, si traduca nella piena consapevolezza di prestare - e piegare strumentalmente - la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)