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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25446 del 30/08/2023 (Rv. 668869 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Operazioni peritali - Principio del contraddittorio – Registrazione delle operazioni – Necessità – Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2023-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668869-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali; la registrazione audio e/o video delle predette operazioni, invece, attenendo alla mera documentazione delle stesse, che di regola può essere compiuta mediante verbalizzazione, non può ritenersi dovuta, anche se effettuata su iniziativa del consulente, a meno che non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell'incarico e fermo pur sempre il rispetto del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)