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Sez. 2, Sentenza n. 1481 del 09/03/1979 (Rv. 397828 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - LIMITI - DISCIPLINA DELLA COLLAZIONE - APPLICAZIONE NECESSARIA - DISPENSA DEL DONATARIO DALLA COLLAZIONE - AMMISSIBILITA - VINCOLI ALLA SCELTA DEL DONATARIO, IN CASO DI OBBLIGO DI COLLAZIONE, TRA CONFERIMENTO IN NATURA DEL BENE O COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397828-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI - LIMITI - DISCIPLINA DELLA COLLAZIONE - APPLICAZIONE NECESSARIA - DISPENSA DEL DONATARIO DALLA COLLAZIONE - AMMISSIBILITA - VINCOLI ALLA SCELTA DEL DONATARIO, IN CASO DI OBBLIGO DI COLLAZIONE, TRA CONFERIMENTO IN NATURA DEL BENE O COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La facolta del testatore di stabilire particolari norme per formare le porzioni, di cui al primo comma dell'art 733 cod civ, incontra un limite nella disciplina della collazione, dal momento che il donante ha solo il potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non puo in alcun modo vincolare la sua scelta, nel caso che egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene ricevuto, ovvero di attuare la collazione per imputazione: in tal caso, dovendo prevalere la regola della collazione sull'attuazione della volonta del de cuius, il diritto degli altri coeredi a prelevare dalla massa ereditaria, a fronte della collazione per imputazione, beni in proporzione delle rispettive quote rende inattuabile la disposizione con la quale il testatore abbia attribuito un bene determinato alla quota di uno dei coeredi, qualora la composizione finale dell'asse ereditario, ridottosi per effetto di Disposizioni patrimoniali effettuate successivamente dal de cuius, non consenta al coerede di ottenere per intero il bene a lui destinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)