Sez. 1, Sentenza n. 227 del 15/01/1966 (Rv. 320427 - 01)
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONI - TERMINI.*
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONI - TERMINI.*
Le Disposizioni dell'art. 99, V comma, del R.d.16 marzo 1942, n.267, sulla disciplina del fallimento, non si applicano alla impugnazione delle sentenze emesse nei giudizi di revocazione contro crediti ammessi di cui all'art.102 dello stesso R.d. *
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)