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Sez. 1, Sentenza n. 227 del 15/01/1966 (Rv. 320427 - 01)

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1966-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320427-01

FALLIMENTO - REVOCAZIONE DI CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONI - TERMINI.*

Le Disposizioni dell'art. 99, V comma, del R.d.16 marzo 1942, n.267, sulla disciplina del fallimento, non si applicano alla impugnazione delle sentenze emesse nei giudizi di revocazione contro crediti ammessi di cui all'art.102 dello stesso R.d. *

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)