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Sez. 1, Sentenza n. 24436 del 16/11/2006 (Rv. 594089 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Emissione dell'ordinanza ingiunzione - Termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Termine previsto dall'art. 204 cod. strada - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594089-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Né può trovare applicazione, sia pure in via analogica, in ordine a sanzioni amministrative relative a materie diverse (come nella specie), la disposizione di cui all'art. 204 del codice della strada, che fissa il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia, trattandosi di norma riguardante le specifiche violazioni in materia di circolazione stradale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3, Legge 28/03/1991 num. 109 art. 1 com. 4, Legge 28/03/1991 num. 109 art. 2, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 36 bis, Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)