Sez. 3, Sentenza n. 37881 del 22/06/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 229475 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI | Mezzi ausiliari all'esercizio della caccia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna - Liceità - Divieto di utilizzo di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della fauna - Utilizzo di un furetto senza museruola in violazione della legislazione regionale - Integra il reato di cui all'art. 30 lett. h) legge n. 157 del 1992.
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI
In tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La Corte ha osservato che la leicità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992, l'impiego nell'esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la preda solo a seguito di addestramento).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 13 com. 5 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/09/1997 num. 33 art. 18 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)