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Testo unico delle norme sulla circolazione stradale

Testo in vigore al

Art. 131 Circolazione degli armenti e delle greggi

1. Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la meta' della carreggiata.

2. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione.

3. Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 132 Guida in stato di ebbrezza

1. E vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 133 Obblighi del conducente in caso di investimento

1. Il conducente in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita.

2. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi.

3. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita e' punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena e' aumentata; se deriva la morte la pena e' raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati.

4. Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non e' soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo.

5. Il conducente che fugge dopo un investimento e' in ogni caso passibile di arresto preventivo.

Art. 134 Pedoni

1. I pedoni debbono circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali rialzati qualora questi manchino o siano manifestamente insufficienti, possono circolare sul margine sinistro della carreggiata, ed anche sul margine destro quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione o di strada a due carreggiate separate.

2. I pedoni per attraversare la carreggiata debbono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi o dei soprapassaggi.

3. Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento metri, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.

4. E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente comma.

5. E' vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso movimento.

6. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori i conducenti debbono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.

7. I pedoni che attraversano la carreggiata al di fuori degli attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.

8. I conducenti debbono fermarsi quando un cieco munito di bastone bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.

9. I veicoli sprovvisti di motore per uso di bambini o invalidi possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.

10. E' vietato effettuare sulle strade giuochi o esercitazioni sportive.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 135 Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, quando siano in uniforme o muniti di berretto uniforme o di altro distintivo.

2. I conducenti di veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel comma, precedente, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere con se'.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Titolo IX. Polizia stradale e disposizioni penali

Capo I. Polizia stradale

Art. 136 Servizi di polizia stradale

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

  1. a) la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;

  2. b) le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;

  3. c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

  4. d) la scorta per la sicurezza della circolazione.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Art. 137 Espletamento dei servizi di polizia stradale

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialita' polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

2. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettera a) spetta inoltre:

  1. a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Ispettorato della viabilita' del Ministero dei lavori pubblici, del Genio civile, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al Servizio di polizia stradale nonche' a quelli degli Uffici tecnici delle Province e dei Comuni;

  2. b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del Codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti, in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

  3. c) agli agenti giurati dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

3. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere b), c) e d) spetta inoltre agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera b), del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti e' stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale.

Capo II. Disposizioni penali

Art. 138 Oblazione

1. Nelle contravvenzioni previste dalle presenti norme, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire, diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi.8

2. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

3. Per ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda, quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare, entro, quindici giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

4. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le modalita' indicate nel secondo comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.

5. L'oblazione non e' ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con se'.

Art. 139 Provento delle oblazioni e delle condanne

1. Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

2. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto per intero rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni.

3. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, all'educazione stradale e alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali, nonche' all'assistenza o alla previdenza della polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art.

137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione dei rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi, ai sensi del secondo comma del presente articolo, possa essere destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.

5. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma, delle strade statali.

Art. 140 Contestazione delle contravvenzioni

1. La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente contestata al contravventore.

2. Salvo il caso che il contravventore addivenga immediatamente all'oblazione, dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni che il contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo deve essere consegnata al contravventore.

Art. 141 Notificazione delle contravvenzioni

1. Qualora la contravvenzione non possa essere immediatamente contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi non sia identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione.8

2. Alla notificazione si provvede a mezzo di un agente di polizia giudiziaria, di un messo comunale o della posta.

3. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene chi ha accertato la contravvenzione.

4. Dalla notificazione decorrono per il contravventore i termini previsti dai comimi secondo, terzo e quarto dell'art. 138 per effettuare l'oblazione. Entro gli stessi termini la persona alla quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.

5. Salvo, comunque, il disposto dall'art. 162 del Codice penale, la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione sia connessa con un delitto perseguibile di ufficio, ovvero riguardi persona che non risiede in Italia.

6. Le spese di notificazione fanno parte delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.

Art. 143 Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria

1. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

2. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere ai dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.

Titolo X. Disposizioni finali

Art. 144 Competenza per le materie regolate dalle presenti norme

1. Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta:

  1. a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in genere) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento):

    1. 1) art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi;

  2. b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi. di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale.

2. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) e' attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti.

3. Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro.

4. Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri.

Art. 145 Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogati i regi decreti 27 maggio 1926, n. 1040, 23 agosto 1929, n. 1641, 3 ottobre 1929, n. 1896, 29 febbraio 1932, n. 518, 30 novembre 1933, n. 2415, 16 maggio 1935, n. 1086, 27 febbraio 1936, n. 785, 11 marzo 1937, n. 471, e 20 settembre 1941, n. 1199; il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1291, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2263; il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1802, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2148; il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge il 3 giugno 1935, n. 1151; il regio decreto-legge 9 gennaio 1963, n. 1624, convertito in legge 28 dicembre 1936, n. 2414; il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2561; la legge 13 dicembre 1937, n. 2116; il regio decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge 29 maggio 1939, n. 921; il regio decreto-legge 26 marzo 1941, n. 426, convertito in legge 11 dicembre 1941, n. 1640; i decreti legislativi 20 marzo 1948, n. 513 e 12 aprile 1948, n. 516; le leggi 14 febbraio 1949, numero 85, 24 dicembre 1950, n. 1165, 18 febbraio 1953, n. 243, 6 agosto 1954, n. 877 e 24 gennaio 1958, n. 101; i regolamenti comunali per la circolazione dei velocipedi e per la circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, emanati in applicazione degli articoli 52 e 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

2. Il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimane abrogato, tranne che nel titolo I (eccettuati l'art. 1 n. 7, 8 e 9 e l'art. 2, secondo comma) e negli articoli 105 e 113.

3. L'art. 108 di detto decreto rimane in vigore, salva la nuova disposizione per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, i cui diritti e spese sono complessivamente fissati in lire centocinquanta. Inoltre per le violazioni delle disposizioni ora citate che restano in vigore continuano ad applicarsi le norme sulle sanzioni penali e sulla relativa procedura stabilite nello stesso regio decreto.

4. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le presenti norme.

Art. 146 Disposizioni transitorie

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza, dell'autorizzazione, ma comunque non oltre il 1° luglio 1961.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e i semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso.

3. I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori.

4. I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1963; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi.

5. Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico.

6. Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare fino al 1° luglio 1971 inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati.

7. Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.

8. L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva.

10. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva, e di illuminazione.

11. L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

12. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti dall'art. 48.

13. Entro il 1° luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario, essere regolarizzati in conformita' delle disposizioni delle presenti norme.

14. Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non e' stato rilasciato un certificato di conformita' per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non e' stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici.

15. Entro il 1° gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati.

16. Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate.

17. Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, Stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti.

18. Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria di veicoli.

19. A coloro che alla data del 1° luglio 1959 sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro il 1° novembre 1959 la patente e' rilasciata senza esame.

20. Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonche' i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli e' rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami.

21. Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 e' scaduto il periodo di validita', continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma diciassettesimo, in occasione della quale si provvedera' anche alla conferma della validita'.

22. Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 147 Entrata in vigore delle norme

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1959.

2. Visto:
Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

3. Il Ministro per i trasporti
ANGELINI