Sez. 3, Sentenza n. 3485 del 09/03/2001 (Rv. 544646 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ripartizione delle funzioni tra due giudici non appartenenti allo stesso ufficio - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro appartenente ad un dato tribunale e giudice ordinario di altro tribunale pone un problema di competenza in senso proprio; è pertanto ammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale, adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)