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Sez. 2, Sentenza n. 1974 del 23/07/1964 (Rv. 302818 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - AMMISSIBILITA - RIMBORSO DELLE SPESE E COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA - NECESSITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302818-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - AMMISSIBILITA - RIMBORSO DELLE SPESE E COMPENSO PER L'OPERA SVOLTA - NECESSITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*

Dal contratto che ha per oggetto una prestazione di opere intellettuali il cliente puo recedere, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il riconoscimento di tale potere unilaterale di recesso, espressamente stabilito dall'art.2237 cod.civ., e ribadito, nella particolare materia delle prestazioni professionali dei Geometri, dall'art.10 della legge 2 marzo 1939 n.144, si ricollega alla natura fiduciaria del rapporto, la quale richiede una costante adesione delle parti alla sua attuazione. Un risarcimento del danno non e quindi giuridicamente concepibile in relazione al semplice fatto del recesso, giacche, trattandosi di una facolta espressamente accordata dalla legge, il suo Esercizio, di per se, non puo essere fonte di responsabilita, per il principio 'qui jure suo utitur neminem laedit'. (V. 10/62; 1869/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)