Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007 (Rv. 600274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Disciplina prevista dalla legge n. 1369 del 1960 - Persistenza nell'ordinamento fino all'abrogazione da parte del d.lgs. n. 30 del 2003 - Portata oggettiva della disciplina - Intento fraudolento o simulatorio - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In conformità alla "ratio legis" di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 [non eliminato dalla disciplina, di cui alla legge n. 196 del 1997, istitutiva del lavoro interinale, e venuto meno soltanto con il d.lgs. n. 276 del 2003, il cui art. 85, comma primo, lettere c) ed f), ha espressamente abrogato la legge n. 1369 del 1960], operava oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio della parti ed anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)