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Sez. 1, Sentenza n. 9271 del 24/04/2014 (Rv. 631127 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Procedimento di revoca - Richiesta del commissario giudiziale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631127-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a norma dell'art. 173, primo comma, legge fall., è aperto d'ufficio dal tribunale e non richiede una specifica richiesta in tal senso del commissario giudiziale, cui spetta solo il compito di accertare gli eventuali atti di frode compiuti dal debitore e di riferirne al tribunale, che, indipendentemente dalle espressioni usate dal commissario, procederà alla relativa qualificazione giuridica.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)