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Sez. 1, Sentenza n. 1316 del 01/03/1995 Cc. (dep. 30/05/1995) Rv. 201449 - 01

Sentenza - Improcedibilità | Pronunciata per precedente giudicato - Impugnazione - Decreto di rinvio a giudizio del giudice dell'impugnazione - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201449-01

Sentenza - Improcedibilità

È illegittima l'emissione del decreto di rinvio a giudizio dello imputato da parte della Corte militare d'appello, investita a seguito di impugnazione del P.M. avverso sentenza di non luogo a procedere emessa, ai sensi degli artt.442 e 529 cod.proc.pen., dal giudice dell'udienza preliminare per la preclusione prevista dall'art. 649 stesso codice. (Nella specie, relativa a caso analogo di conflitto di competenza, dopo condanna dell'obiettore di coscienza a seguito di giudizio abbreviato, era stata esercitata l'azione penale per il medesimo fatto e il g.u.p. aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod.proc.pen.; la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito che la possibilità per la Corte d'Appello di rinviare a giudizio l'imputato, a norma dell'art. 428, comma sesto, cod.proc.pen., sussiste solo in presenza delle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi degli artt. 424 e 425 stesso codice, mentre nel caso di sentenze di non luogo a procedere emesse per il divieto del "ne bis in idem" la Corte stessa deve ritenere il giudizio ed emettere pronuncia nel merito). (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)