Sez. 1, Sentenza n. 13795 del 13/03/2015 Cc. (dep. 31/03/2015) Rv. 262890 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Misura di sicurezza personale disposta dal magistrato di sorveglianza - Formale dichiarazione di residenza in luogo diverso da quello del magistrato di sorveglianza ordinante la misura - Assenza di dimora effettiva nel luogo indicato - Esecuzione della misura - Competenza del magistrato ordinante la misura - Sussistenza.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza a sovrintendere all'esecuzione di misura di sicurezza personale ordinata successivamente al giudizio di cognizione spetta, ai sensi dell'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen., al magistrato di sorveglianza che l'ha disposta, quando, nonostante la formale dichiarazione di residenza da parte dell'interessato in luogo diverso da quello di emissione del provvedimento, si accerti l'assenza in quel luogo di una residenza o di un domicilio effettivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)