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Sez. 1 - , Sentenza n. 5065 del 28/02/2017 (Rv. 644454 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE | Appalti stipulati da società concessionarie - Clausola di revisione dei prezzi - Divieto di cui all'art. 2 della l. n. 37 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644454-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - CONCESSIONE

Il divieto di inserire nei contratti di appalto di opere pubbliche la clausola che preveda come obbligatoria la revisione dei prezzi (di cui all’art. 2 della l. n. 37 del 1993) si applica anche nel caso in cui l’appaltante sia una società concessionaria dello Stato o di altro ente pubblico. Infatti, nella concessione di opera pubblica, anche nella forma di concessione della sola costruzione, si attua un trasferimento di funzioni e potestà pubbliche al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e la sua azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l'azione diretta dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge 19/02/1970 num. 76 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)