Sez. 3, Sentenza n. 1726 del 29/05/1972 (Rv. 358644 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEI DEBITI NEI LIBRI CONTABILI - NECESSITA - MANCATA ISCRIZIONE PER INESISTENZA DEI LIBRI CONTABILI - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - LIMITI - ESPRESSA CONVENZIONE DI ACCOLLO DEI DEBITI.*
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DEI DEBITI NEI LIBRI CONTABILI - NECESSITA - MANCATA ISCRIZIONE PER INESISTENZA DEI LIBRI CONTABILI - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL CESSIONARIO - LIMITI - ESPRESSA CONVENZIONE DI ACCOLLO DEI DEBITI.*
In materia di cessione di azienda, nell'ipotesi, in cui i libri contabili non esistano per qualsiasi ragione, ivi compresa la loro non obbligatorieta per quel dato tipo di impresa, l'inesistenza di essi non puo avere altro effetto se non quello di rendere impossibile l'elemento costitutivo della responsabilita a carico di cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta stabilita dall'art 2560 cod civ e di non far sorgere, quindi, la responsabilita stessa. Peraltro, mediante scrittura privata, puo intervenire un patto espresso di accollo, in forza del quale l'acquirente di un'azienda si obblighi di pagare i debiti contratti dall'alienante, senza che questi risultino dai libri contabili obbligatori. (V 211'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)