Sez. T, Ordinanza n. 7565 del 29/03/2026 (Rv. 678360-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Processo tributario - Sospensione parziale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)