Sez. 4, Sentenza n. 2293 del 06/01/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157920 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA - NOZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA - NOZIONE - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - NOZIONE.*
Sussiste contraddittorietà di motivazione soltanto quando le ragioni logico - giuridiche attinenti ad uno stesso fatto o a un complesso di fatti influenti per la decisione sono fondate su argomentazioni che si escludono o si rendono inconciliabili a vicenda. Il vizio di Mancanza o illogicità di motivazione si ha, invece, quando il fatto non venga valutato nel suo insieme, ma unicamente in alcuni elementi isolati, e trascurandone altri che, se esaminati, avrebbero condotto ad una diversa conclusione, ovvero quando non siano prese in considerazione le deduzioni delle parti o quando il giudice, partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti al lume della logica comune. (V mass n 145585; (V mass n 141125; (V mass n 142138, sulla nozione Mancanza di motivazione e di motivazione contraddittoria).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)