diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2208 del 03/08/1964 (Rv. 303273 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303273-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI - VALORE CONFESSORIO - ESCLUSIONE.*

Non puo attribuirsi valore di confessione alle ammissioni del procuratore, contenute in Atti non sottoscritti dalla parte, specie quando tali ammissioni contrastino con precedenti dichiarazioni del rappresentato, o vengano successivamente rettificate dallo stesso difensore. (V 2861/63; 1465/63; 1338/63; 971/63; 803/63; 3008/62; 2182/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)