Sez. 3, Ordinanza n. 961 del 16/01/2009 (Rv. 606571 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche - Conferimento della procura - Contestazione della controparte sulla sussistenza dei poteri rappresentativi - Onere della prova a carico del conferente - Sussistenza - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
In tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura - in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto - fornire la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d'ufficio al relativo accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)