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Sez. 1, Sentenza n. 3959 del 10/07/1979 (Rv. 400428 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - AVVISO DI VENDITA, PREZZO BASE E CAUZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA AI CREDITORI - DISCIPLINA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA CREDITRICE IPOTECARIA ANZICHE NEL DOMICILIO ELETTO NELLA NOTA DI ISCRIZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400428-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - AVVISO DI VENDITA, PREZZO BASE E CAUZIONE - NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA AI CREDITORI - DISCIPLINA - NOTIFICAZIONE PRESSO LA SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA CREDITRICE IPOTECARIA ANZICHE NEL DOMICILIO ELETTO NELLA NOTA DI ISCRIZIONE - LEGITTIMITA.*

A norma dell'art 234 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, nell'esecuzione esattoriale l'avviso di vendita deve essere notificato dallo esattore ai creditori aventi diritto di prelazione sugli immobili pignorati alla stregua delle risultanze dei certificati ed elenchi ad esso rilasciati ai sensi dell'art 212 dai conservatori dei registri immobiliari e non secondo le prescrizioni dell'art 2844 cod civ. infatti, l'art 212 citato nel prescrivere che l'elenco delle iscrizioni inviato all'esattore deve contenere l'indicazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del "domicilio" delle persone a cui favore risultano le iscrizioni, senza alcun riferimento al domicilio eletto dai creditori ipotecari nella nota di iscrizione, importa che l'esecuzione esattoriale prevede una deroga alle forme attraverso cui, secondo l'art 2844 cod civ, deve essere eseguita la notificazione dell'avviso di vendita ai creditori iscritti, giusta le previsioni dell'art 200 del tu sulle imposte dirette: deve, percio, ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell'avviso di vendita presso la Sede della persona giuridica creditrice ipotecaria, invece che nel domicilio eletto nella nota di iscrizione, a norma dell'art 2839, n 2, cod civ, nella circoscrizione del tribunale in cui ha Sede l'ufficio dei registri immobiliari.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2839 com. 2, Cod. Civ. art. 2844, Cod. Proc. Civ. art. 498, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 200, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 212, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)