Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 489 Disposizioni della sentenza di condanna relative ai danni
1. Con la sentenza di condanna l'imputato o gli imputati sono condannati a' termini dell'articolo 185 del codice penale alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile che ne ha fatto domanda, quando il giudice riconosce che essa vi ha diritto. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, tale condanna e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando la sua responsabilita' e' riconosciuta. L'imputato prosciolto non puo' essere condannato come responsabile civile per il fatto dei coimputati condannati, se non e' stato citato anche in tale qualita' nel giudizio.
2. La sentenza decide altresi' sulla liquidazione dei danni quando e' possibile, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice.
Se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti su tale liquidazione, lo dichiara indicandone i motivi e rimette le parti davanti al giudice civile competente in primo grado per valore nel luogo ove si svolse il giudizio penale di primo grado, salvo che sia stabilita la competenza di un altro giudice. Se il giudice penale ritiene di non poter decidere sulla liquidazione dei danni, puo' con la stessa sentenza di condanna assegnare alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva.
3. L'imputato e il responsabile civile sono inoltre condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile, il cui ammontare deve essere determinato in ogni caso nella sentenza penale.
Art. 489-bis Clausola di provvisoria esecuzione della provvisionale
1. Su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna di primo grado che assegna la provvisionale puo' essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
2. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunziare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, la parte civile puo' riproporla, mediante impugnazione della sentenza di primo grado, al giudice di appello, il quale provvede in camera di consiglio.
3. Allo stesso giudice e con le stesse forme si puo' chiedere che revochi la concessione della provvisoria esecuzione e sospenda la esecuzione iniziata.
4. Su istanza della stessa parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale, deve essere dichiarato provvisoriamente esecutivo tra le parti.
Art. 490 Condanna all'ammenda del civilmente obbligato
1. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risultera' insolvibile, una somma pari all'ammenda a questo inflitta.
Art. 491 Pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a' termini dell'articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice, su istanza dell'interessato, con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato, e se e' il caso anche del responsabile civile, per una o due volte in giornali designati dal giudice.
2. Il giudice con la medesima sentenza assegna all'obbligato un termine per provvedere alla pubblicazione. Se questa non e' avvenuta nel termine prefisso, puo' provvedervi direttamente l'interessato, con diritto di ripetere le spese dalla persona obbligata.
Capo III. Del processo verbale di dibattimento
Art. 492 Enunciazioni del verbale di dibattimento
1. Di ogni dibattimento il cancelliere compila il processo verbale, a pena di nullita'.
2. Nel processo verbale si iscrivono:
1° il luogo, l'anno, il mese, il giorno in cui e' tenuta l'udienza, l'ora dell'apertura e quella della chiusura di essa; la menzione delle sospensioni d'una stessa udienza e dell'ora stabilita per ciascuna ripresa;
2° i nomi e i cognomi dei giudici e del rappresentante del pubblico ministero;
3° le generalita' dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo; le generalita' delle altre parti private; i nomi e i cognomi dei rappresentanti e dei difensori;
4° le generalita' dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e la menzione della prestazione del giuramento dei testimoni, periti e interpreti;
5° le istanze e le conclusioni del pubblico ministero e delle parti private;
6° le altre menzioni, che siano particolarmente prescritte dalla legge, o che il presidente o il pretore, di ufficio o ad istanza di una delle parti, ordini che vi siano inserite.
3. La mancanza o l'insufficienza delle predette enunciazioni non produce nullita', se questa non e' espressamente stabilita dalla legge.
Art. 493 Domande d'inserzione nel verbale
1. Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale ogni enunciazione a cui abbiano interesse e che non sia contraria alla legge. L'enunciazione deve essere contenuta entro i limiti strettamente necessari.
2. L'ordinanza del presidente o del pretore che rifiuta o limita l'inserzione e' impugnabile a norma degli articoli 200 e 438.
Art. 494 Sottoscrizione del verbale
1. Il processo verbale, terminato il giudizio, e' sottoscritto in fine di ogni foglio dal presidente o dal pretore e dal cancelliere, ed e' unito agli atti del procedimento. Questa sottoscrizione vale anche per le singole ordinanze inserite nel processo verbale.
2. Se il presidente e' impedito, sottoscrive per lui il giudice piu' elevato in grado, o a parita' di grado il piu' anziano. In caso di impedimento del pretore, e' sufficiente la sottoscrizione del cancelliere. Degli impedimenti e delle loro cause deve farsi espressa menzione prima delle sottoscrizioni.
Art. 495 Dichiarazioni o deposizioni da riassumersi nel verbale
1. Nel processo verbale il cancelliere deve riassumere le dichiarazioni dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile, le deposizioni dei testimoni, le conclusioni orali dei periti e dei consulenti tecnici, le relative conferme, variazioni o aggiunte e ogni altro elemento che puo' interessare. Il presidente o il pretore vigila affinche' sia riprodotta integralmente e nella sua originaria e genuina espressione quella parte delle dichiarazioni orali che egli ritiene essenziale ai fini della prova.
2. In ogni caso il presidente o il pretore puo' dettare le predette dichiarazioni o deposizioni, o puo' invitare la persona che le ha rese a dettarle, facendo menzione di tale circostanza nel processo verbale.
Art. 496 Uso della stenografia
1. Il cancelliere ha in ogni caso facolta' di compilare il processo verbale stenograficamente. Nei dibattimenti di primo grado, e in quelli rinnovati in grado d'appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente o il pretore, se il pubblico ministero o alcuna delle parti private non ammesse al patrocinio gratuito ne fa domanda motivata, ha facolta' di ordinare che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo precedente siano in tutto o in parte stenografate, sempre che sia disponibile un adatto funzionario di cancelleria.
2. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la produzione delle liste testimoniali o al piu' tardi subito dopo compiute le formalita' d'apertura del dibattimento e, se e' presentata da una parte privata, deve essere accompagnata dal deposito della somma occorrente per l'indennita' stabilita dal regolamento. Nondimeno, se il cancelliere che assiste all'udienza e' capace di stenografare, la domanda puo' essere proposta anche durante il dibattimento. Il presidente o il pretore provvede senza alcuna formalita' e il suo provvedimento non e' soggetto a reclamo. La domanda non puo' mai essere causa della sospensione o del rinvio del dibattimento.
3. I fogli stenografati sono sottoscritti dal presidente o dal pretore e devono essere tradotti dal cancelliere in caratteri comuni entro il giorno successivo a quello in cui furono scritti. I fogli stenografati e quelli scritti in caratteri comuni sono uniti agli atti del procedimento e si considerano ad ogni effetto come un solo originale; ma, se differiscono tra loro, fa prova l'originale stenografico Se il cancelliere e' assolutamente impedito, la traduzione e' affidata ad un interprete, il quale presta giuramento.
Art. 496-bis Uso dei registratori
1. Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
2. Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
3. Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
4. Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario.
5. La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
6. Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.
Capo IV. Dei giudizi speciali
Sezione I. Del giudizio in contumacia
Art. 497 Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento
1. Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto e' disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato.
2. Questa disposizione non si applica quando l'imputato, legittimamente impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza, e il giudice non ritiene necessaria la sua comparizione personale.
3. La probabilita' che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento e' in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva, ne' motivo di impugnazione.
4. Se alcuno fra piu' imputati e' legittimamente impedito e non ricorre il caso preveduto dal primo capoverso, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che per evidente e assoluta necessita' del giudizio ritenga di rinviare il dibattimento.
5. Quando l'imputato, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 125, ha conferito mandato speciale al difensore perche' lo rappresenti nel giudizio, non si applicano le disposizioni precedenti, a meno che sia provato che l'assoluta impossibilita' di comparire riguarda tanto l'imputato quanto il procuratore speciale.
Art. 498 Dichiarazione di contumacia
1. Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.
2. La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non puo' procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullita'.
3. L'ordinanza dichiarativa della contumacia e' nulla se quando viene pronunciata vi e' la prova che l'assenza dell'imputato e' dovuta a legittimo impedimento.
4. Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non e' comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.
5. In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali e' decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di piu' imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.
6. La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale e' priva di effetti sul giudizio contumaciale.
Art. 499 Forme del giudizio contumaciale
1. Il giudizio in contumacia, in primo grado e in grado d'appello, ha luogo con le forme ordinarie.
2. In questo giudizio, e in ogni altro caso in cui si procede in assenza dell'imputato, e' data lettura dell'interrogatorio dell'imputato medesimo e di ogni altra dichiarazione ch'egli abbia resa nel procedimento.
3. Il difensore rappresenta l'imputato per tutti gli effetti.
Art. 500 Impugnazioni contro sentenze contumaciali
1. Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata per estratto all'imputato ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio, salvo quanto e' disposto nel secondo capoverso dell'articolo 199 e nell'articolo 210.
Art. 501 Comparizione del contumace
1. Se il contumace compare nel corso del dibattimento, prima che sia cominciata la discussione finale, ne e' fatta menzione nel processo verbale e l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia e' revocata di diritto. Il presidente o il pretore informa sommariamente l'imputato di quanto e' avvenuto in sua assenza e ne assume l'interrogatorio.
2. In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non puo' essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia.
Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498.
3. Queste disposizioni si applicano anche se alcuni degli imputati sono presenti e altri contumaci ovvero se tutti sono contumaci, e tutti o alcuni si presentano contemporaneamente o successivamente.
4. In nessun caso la discussione finale puo' essere interrotta o rinnovata per la presentazione di imputati contumaci.
Sezione II. Del giudizio direttissimo
Art. 502 Casi e modi del giudizio direttissimo
1. Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore del Re al quale l'arrestato e' presentato a' termini dell'articolo 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il quinto giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore del Re procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'articolo 246.77
2. Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo.
3. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'articolo 263-ter.
Art. 503 Atti del giudizio direttissimo
1. Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. L'offeso dal reato e i testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
2. Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile nel dibattimento possono presentare testimoni senza citazione.
L'imputato puo' farsi assistere da un consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'articolo 455.
3. Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato.92
Art. 504 Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo
1. Chiuso il dibattimento, il giudice puo' disporre che si proceda con istruzione formale.
2. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 502, il giudice anche all'inizio del dibattimento ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie.
3. In entrambi i casi il giudice ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.
4. I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.
Art. 505 Giudizio direttissimo davanti al pretore
1. Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.
2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.
3. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.
4. Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.
5. Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa.
6. Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.
7. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto e' stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502.
8. Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti.120
Sezione III. Del giudizio per decreto
Art. 506 Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore
1. Il pretore che, nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda, puo' pronunciare la condanna per decreto senza procedere al dibattimento. Col decreto di condanna il pretore applica la pena, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina occorrendo la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Nei casi preveduti dagli articoli 196 e 197 del codice penale dichiara altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per l'ammenda.
2. Puo' anche disporre quando la legge lo consente la sospensione condizionale della pena, e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.
3. Il procedimento per decreto non e' ammesso quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza e in ogni altro caso in cui risulta la possibilita' di applicare all'imputato una misura di sicurezza detentiva.
4. Se il decreto e' stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il procuratore del Re inizia, prima che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, l'azione penale nei modi ordinari. Il giudice con la sentenza pronuncia anche la revoca del decreto e degli atti d'esecuzione del medesimo, ordinando in caso di proscioglimento la restituzione delle somme pagate, e in caso di condanna la detrazione della pena gia' eseguita da quella inflitta con la medesima sentenza.122
Art. 507 Requisiti formali del decreto penale. Opposizione
1. Il decreto di condanna contiene:
1° le generalita' dell'imputato e se ne e' il caso della persona civilmente obbligata per l'ammenda;
2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze;
3° la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;
4° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
5° la data e le sottoscrizioni del pretore e del cancelliere.
2. Copia del decreto insieme con il precetto menzionato nell'articolo 586 e' notificata all'imputato, e quando ne e' il caso alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertimento che hanno facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione.
3. Trascorso questo termine senza che si sia proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.