Sez. U, Sentenza n. 18079 del 05/07/2019 (Rv. 654442 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Proposizione di un ricorso per cassazione dilatorio ed infondato - Danno processuale ex art. 96 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
In tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la proposizione di un ricorso per Cassazione, che, a differenza di quello per regolamento di giurisdizione, non sospende il processo né impedisce l'esecuzione della sentenza d'appello, anche se infondato e meramente dilatorio, non può essere produttiva del danno processuale previsto dalla indicata norma, dato che la parte avversaria non è costretta ad attendere l'esito del giudizio di impugnazione e può nel frattempo soddisfare le proprie pretese mettendo in esecuzione la sentenza di merito, sempre che non si verta in una di quelle particolari ipotesi nelle quali la sentenza può essere eseguita dopo il suo passaggio in cosa giudicata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)